F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 100/CGF del 17 Dicembre 2009 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 235/CGF del 28 Aprile  2010  3) RICORSO DELL’A.S. SALARIA SPORT VILLAGE SRL AVVERSO

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 100/CGF del 17 Dicembre 2009 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 235/CGF del 28 Aprile  2010 

3) RICORSO DELL’A.S. SALARIA SPORT VILLAGE SRL AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 600,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA SALARIA SPORT VILLAGE/CIVIS COLLEFERRO DEL 5.12.2009 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 263 del 7.12.2009)

La società Salaria Sport Village, con ricorso ritualmente introdotto, ha impugnato la sanzione dell’ammenda di € 600,00 comminatale dal Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque (Com. Uff. 263 del 7.12.2009) per corali ingiurie nei confronti degli ufficiali di gara, per indebita presenza dei propri sostenitori negli spazi antistanti gli spogliatoi e conseguente condotta omissiva dei propri dirigenti che non provvedevano ad allontanarli, per mancata lettura del “comunicato anti violenza”. Con l’introdotto reclamo la società ricorrente deduce che le persone presenti nelle zone antistanti gli spogliatoi sarebbero stati atleti e dirigenti di una squadra chiamata a disputare successiva gara di Pallavolo nell’impianto polifunzionale e che il “comunicato anti violenza” sarebbe stato affisso all’ingresso della tribuna. Ritiene la Corte che i dedotti motivi di gravame non meritino accoglimento. Della condotta sanzionata, invero, almeno una (ingiurie agli ufficiali di gara) nemmeno risulta seriamente contestata, mentre le altre, anche a prescindere dalla mancata prova delle affermazioni di parte, appaiono del tutto inidonee ad annullare, o anche solo a ridurre, la sanzione. La presenza innanzi gli spogliatoi di persone non autorizzate è indiscussa mentre non è apprezzabile la distinzione fra atleti e dirigenti di altra società e sostenitori della reclamante; infine la mancata lettura del “comunicato anti violenza” non può essere sostituita con l’affissione dello stesso nella tribuna spettatori. Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall’A.S. Salaria Sport Village S.r.l. di Roma e dispone addebitarsi la tassa reclamo

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