F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 158/CGF del 18 Febbario 2010 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 237/CGF del 29 Aprile 2010 1) RICORSO U.S. SIRACUSA AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMEN
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 158/CGF del 18 Febbario 2010 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 237/CGF del 29 Aprile 2010
1) RICORSO U.S. SIRACUSA AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 1.500,00INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA SIRACUSA/MELFI DEL 31.1.2010 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 97/DIV del 2.2.2010)
Con preannuncio di reclamo del 3.2.2010, la U.S. Siracusa impugnava la decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico di cui al Comunicato in epigrafe per i fatti verificatisi in occasione della gara con il Melfi disputata a Siracusa in data 31.1.2010 per effetto della quale è stata comminata la sanzione dell’ammenda di € 1.500,00 per aver “dopo la rete di 1 a 0 in favore del Siracusa, non più garantito il corretto servizio dei raccattapalle sui palloni di riserva a bordo campo”. Eccepiva la società l’eccessività e spropositatezza della sanzione comminata per “discrasia” tra il contenuto del rapporto arbitrale e la versione dei fatti come riportate dal Giudice Sportivo di prima istanza. Il reclamo non può essere accolto e quindi la sanzione deve essere confermata. La condotta antisportiva rilevata e consistente nel ritardo della consegna dei palloni, costituisce violazione inescusabile perché, a fronte delle reiterate richieste del direttore di gara, il
ritardo lucrato dalla squadra inottemperante ha avuto come scopo antisportivo, quello di maturare tempo utile ai fini della vittoria in favore della squadra medesima. Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall’U.S. Siracusa di Siracusa. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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