F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 158/CGF del 18 Febbario 2010 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 237/CGF del 29 Aprile 2010 2) RICORSO VILLACIDRESE CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELL
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 158/CGF del 18 Febbario 2010 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 237/CGF del 29 Aprile 2010
2) RICORSO VILLACIDRESE CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 5.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA VILLACIDRESE – CROCIATI NOCETO DEL 31.01.2010 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 97/DIV del 2.2.2010)
Con ricorso ritualmente introdotto nei modi e termini la società Villacidrese Calcio ha impugnato il provvedimento del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico di cui al Com. Uff. n. 97/DIV del 2.2.2010 con il quale, in relazione alla gara della Lega Professionisti 2^ Divisione Villacidrese/Crociati Noceto, veniva inflitta alla società ricorrente l’ammenda di € 5.000,00 per cori razzisti dei propri sostenitori verso un calciatore della squadra avversaria. La società appellante eccepiva l’incongruità della sanzione inflitta, in considerazione del fatto che “nessuno del pubblico era a conoscenza delle formazioni e quindi non a conoscenza delle origini del calciatore in questione peraltro non riconoscibile come straniero e, come riportato dall’Assistente, di origini marocchine”. La Corte ritiene che il ricorso non meriti accoglimento e vada pertanto respinto. I fatti sono attestati dalla documentazione ufficiale e confermati in sede istruttoria dall’Assistente, all’uopo sentito, che già li aveva indicati nel referto. Quanto alla misura della sanzione, la stessa appare proporzionata alla consistenza degli episodi contestati anche in relazione ai precedenti di questa Corte. Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dalla Villacidrese Calcio S.r.l. di Villacidro (Villacidro Sanluri). Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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