F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 168/CGF del 25 Febbario 2010 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 238/CGF del 29 Aprile  2010  2) RICORSO DELL’A.S. ANDRIA BAT AVVERSO LE SANZIONI:

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 168/CGF del 25 Febbario 2010 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 238/CGF del 29 Aprile  2010 

2) RICORSO DELL’A.S. ANDRIA BAT AVVERSO LE SANZIONI:

INIBIZIONE PER MESI 4 AL PRESIDENTE, SIG. MUSCI PASQUALE;

INIBIZIONE PER MESI 4 ALL’AMMINISTRATORE DELEGATO, SIG.SEBASTIANO TROIA;

AMMENDA DI € 5.000,00 ALLA RECLAMANTE,

INFLITTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE – NOTA N. 3915/629PF09-10/GT/DL DEL 13.1.2010 - PER LE VIOLAZIONI RISPETTIVAMENTE ASCRITTE DEGLI ARTT 1, COMMA 1 E 4, COMMI 1 E 2 C.G.S. IN RELAZIONE ALL’ART. 53 COMMI 1,3 E 8 N.O.I.F., COME INTEGRATO DALL’ART. 3, .1.A.3) DELLA SEZIONE 3 – ATTIVITÀ GIOVANILE – DEL COM. UFF. N. 1 DELL’1.7.2009 DEL SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale - Com. Uff. n. 55/CDN del 4.2.2010)

Con ricorso ritualmente introdotto nei modi e termini di regolamento la società Andria Bat ha impugnato il provvedimento della Commissione Disciplinare Nazionale di cui al Com. Uff. n. 55 del 5.2.2010 con il quale, in relazione alla mancata partecipazione al Campionato Nazionale Giovanissimi, veniva inflitta l’inibizione di mesi 4 a Musci Pasquale (Presidente) ed a Troia Sebastiano (Amministratore Delegato) nonchè alla Società ricorrente l’ammenda di € 5.000,00. La società appellante eccepiva l’incongruità della sanzione inflitta, in considerazione della non obbligatorietà, a suo dire, della partecipazione a tale campionato e della circostanza che “la contemporanea inibizione del Presidente Musci Pasquale e dell’Amministratore Delegato Troia Sebastiano (quale firmatario dell’atto di iscrizione e di revoca della partecipazione) priva in contemporanea la società della propria rappresentanza legale, creando rilevanti problematiche sul piano della gestione”. La Corte ritiene che il ricorso meriti accoglimento parziale. Mentre infatti non si può concordare con la ricorrente circa l’assenza di responsabilità di entrambi i dirigenti inibiti e pertanto non possono essere accolte le richieste di annullamento delle sanzioni inflitte agli stessi ed alla Società, appare degna di valutazione e accoglimento la richiesta subordinata tesa ad ascrivere gli eventi alla sola responsabilità dell’Amministratore Delegato Troia Sebastiano. Conseguentemente, la Corte ritiene di riformare l’impugnata decisione annullando la sola inibizione per mesi 4 al Presidente Musci Pasquale e confermando le altre sanzioni inflitte in primo grado Per questi motivi la C.G.F. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dall’A.S. Andria Bat di Andria (Bari), annulla la sanzione della inibizione inflitta al Sig. Musci Pasquale. Conferma nel resto. Dispone restituirsi la tassa reclamo.

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