F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 169/CGF del 26 Febbario 2010 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 239/CGF del 29 Aprile  2010  2) RICORSO DEL PARMA F.C. S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DE

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 169/CGF del 26 Febbario 2010 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 239/CGF del 29 Aprile  2010 

2) RICORSO DEL PARMA F.C. S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTE AL CALCIATORE JIMENEZ LUIS ANTONIO SEGUITO GARA PARMA-LAZIO DEL 14.02.2010 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 205 del 16.2.2010)

La società Parma F.C. S.p.A ha proposto reclamo avverso la decisione assunta dal Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti pubblicato sul Com. Uff. n. 205 del 16 febbraio 2010, con la quale è stata comminata per la gara Parma/Lazio del 14 febbraio 2010 la sanzione della squalifica per 2 giornate effettive di gara al calciatore Jimenez Luis Antonio “ per aver, al 27 del secondo tempo, rivolto ad un Assistente un’espressione insultante ”. La società reclamante ha chiesto, nel ricorso, in via principale l’annullamento della sanzione inflitta, in quanto eccessiva e sproporzionata, ed in via subordinata la riduzione della sanzione inflitta anche con commutazione di una od entrambe le giornate di squalifica nella sanzione dell’ammenda. Questa Corte di Giustizia Federale, esaminato il ricorso in oggetto, i fatti avvenuti e i referti degli Ufficiali di Gara, ritiene congrua la sanzione già applicata dal Giudice Sportivo e, quindi, in applicazione dell’art. 19, comma IV, lett. b) C.G.S., rigetta il ricorso in esame. Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal Parma F.C. S.p.A. di Parma. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

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