F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 193/CGF del 12 Marzo 2010 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 240/CGF del 29 Aprile  2010  2) RICORSO DEL F.C. CATANZARO S.P.A. AVVERSO LE SANZIONI:

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 193/CGF del 12 Marzo 2010 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 240/CGF del 29 Aprile  2010 

2) RICORSO DEL F.C. CATANZARO S.P.A. AVVERSO LE SANZIONI:

INIBIZIONE A TUTTO IL 16.3.2010 AL SIG. PITINO MARCELLO;

SQUALIFICA PER 2 GARE EFFETTIVE AL SIG. AUTIERI GAETANO, INFLITTE SEGUITO GARA JUVE STABIA/CATANZARO DEL 21.2.2010 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 111/DIV del 23.2.2010)

Il Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico, con decisione pubblicata sul Com. uff. n. 111/DIV del 23.2.2010 ha inflitto, all’esito della gara di cui in epigrafe, le sanzioni:

- dell’inibizione a tutto il 16.3.2010 al signor Marcello Pitino;

- della squalifica per 2 gare effettive al signor Gaetano Auteri.

Tale decisione veniva assunta per il comportamento offensivo verso l’arbitro tenuto dal signor Pitino e dall’Auteri, al termine della gara Juve Stabia/Catanzaro del 21.2.2010. Avverso tale provvedimento la società F.C. Catanzaro S.p.A. ha preannunziato reclamo innanzi a questa Corte di Giustizia Federale con atto del 23.2.2010, formulando contestuale richiesta degli “Atti Ufficiali”. Istruito il reclamo e fissata la data della camera di consiglio, nelle more della trattazione, il ricorrente, con nota trasmessa il 2.3.2010, inoltrava formale rinuncia all’azione. La Corte premesso che ai sensi dell’art. 33, comma 12, C.G.S., le parti hanno facoltà di non dare seguito al preannuncio di reclamo o di rinunciarvi prima che si sia proceduto in merito e che la rinuncia o il ritiro del reclamo non ha effetto soltanto per i procedimenti di illecito sportivo, per quelli che riguardano la posizione irregolare dei calciatori e per i procedimenti introdotti per iniziativa di Organi federali e operanti nell’ambito federale (circostanze, quest’ultime escludibili nel caso di specie), dichiara estinto il procedimento. Per questi motivi la C.G.F preso atto della rinuncia al ricorso come sopra proposto dal F.C. Catanzaro S.p.A. di Catanzaro, dichiara estinto il procedimento. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

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