F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 193/CGF del 12 Marzo 2010 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 240/CGF del 29 Aprile  2010  6) RICORSO DEL POTENZA SPORT CLUB AVVERSO LA SANZIONE DELL

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 193/CGF del 12 Marzo 2010 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 240/CGF del 29 Aprile  2010 

6) RICORSO DEL POTENZA SPORT CLUB AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL SIG. CAPUANO EZIO SEGUITO GARA POTENZA/VIRTUS LANCIANO DEL 28.2.2010 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 113/DIV del 2.3.2010)

La società Potenza Sport Club reclama contro il provvedimento del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico del 2 marzo 2010 (Com. Uff. n. 113/DIV), con il quale l’allenatore Ezio Capuano viene squalificato per due gare “perché per l’intero arco della gara inveiva verso i tesserati della squadra avversaria e protestava per le decisioni arbitrali, reiterando espressioni blasfeme”. Nel proprio ricorso, la società sostiene che la sanzione irrogata dal Giudice Sportivo sarebbe eccessiva, e che andrebbe ridotta a una giornata o ridotta ad un’ammenda. Fa riferimento al “vincolo della continuazione caratterizzante le condotte attribuite al suindicato allenatore” e ad una “desuetudine degli addetti ai lavori” che non avrebbero ancora adeguato il proprio comportamento alle nuove norme stabilite con l’art. 19 comma 3-bis C.G.S.. La Corte osserva che il referto del collaboratore riferisce con assoluta precisione i fatti contestati, e che essi risultano essersi protratti per buona parte della partita. Se poi alla parola “desuetudine”, utilizzata impropriamente nel ricorso, si deve attribuire il senso di “non completo recepimento nell’uso comune”, deve osservare che non si può considerare normale il comportamento dell’allenatore del Potenza descritto in atti, e che anche ove il Codice Sportivo non fosse stato novellato con l’esplicita sanzione delle espressioni blasfeme, un simile atteggiamento avrebbe dovuto comunque essere sanzionato. D’altra parte, se il ricorrente ritiene necessario un lungo periodo per consentire al proprio allenatore di assumere comportamenti non incivili, dichiara implicitamente che tali comportamenti erano consueti per il dirigente sanzionato. Ciò giustifica pienamente l’applicazione di una sanzione superiore al minimo edittale. Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal Potenza Sport Club di Potenza, e commina, anche in virtù della temerarietà del ricorso, al signor Capuano Ezio, la sanzione della squalifica per 3 giornate effettive di gara. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

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