F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 193/CGF del 12 Marzo 2010 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 240/CGF del 29 Aprile 2010 7) RICORSO DELLA S.S. MANFREDONIA CALCIO AVVERSO LA SANZIO
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 193/CGF del 12 Marzo 2010 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 240/CGF del 29 Aprile 2010
7) RICORSO DELLA S.S. MANFREDONIA CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GARE EFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE NOSSA DAVID SEGUITO GARA MELFI/MANFREDONIA DEL 28.2.2010 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico - Com. Uff. n. 113/DIV del 2.3.2010)
La società Manfredonia Calcio ricorre contro il provvedimento del Giudice Spotivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico del 2 marzo 2010 (Com. Uff. n. 113/DIV), con il quale il calciatore Devis Nossa viene squalificato per due gare “per avere volontariamente colpito da tergo un avversario”. Nel proprio ricorso, il Manfredonia Calcio sostiene che il Giudice Sportivo abbia male interpretato il referto arbitrale, che precisa la circostanza che l’intervento del calciatore espulso e poi squalificato è avvenuto “a gioco in svolgimento”. Da ciò, il ricorrente fa derivare che l’intervento sanzionato non debba considerarsi violento ma semplicemente scorretto e/o antisportivo. A sostegno di tale interpretazione, il ricorrente allega la decisione di questa Corte, assunta il 18 dicembre 2009, nella quale la squalifica di due giornate comminata per un atto simile è stata ridotta ad una sola giornata. Sentito l’arbitro a ulteriore chiarimento della descrizione del fatto riportata nel referto, la Corte rileva il carattere violento e volontario dell’intervento, effettuato direttamente sull’avversario. Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dalla S.S. Manfredonia Calcio di Manfredonia (Foggia) e dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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