F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 193/CGF del 12 Marzo 2010 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 240/CGF del 29 Aprile  2010  8) RICORSO DEL DELFINO PESCARA 1936 S.R.L. AVVERSO LA SANZ

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 193/CGF del 12 Marzo 2010 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 240/CGF del 29 Aprile  2010 

8) RICORSO DEL DELFINO PESCARA 1936 S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GARE EFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE BONANNI MASSIMO SEGUITO GARA DELFINO PESCARA/PORTOGRUARO S. DEL 28.2.2010 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 113/DIV del 2.3.2010)

Il Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico, con decisione pubblicata sul Com. uff. n. 113/DIV del 2.3.2010 ha inflitto, all’esito della gara di cui in epigrafe, la sanzione della squalifica per 2 gare effettive inflitta al calciatore Massimo Bonanni. Tale decisione veniva assunta per atto di violenza verso un avversario a gioco fermo tenuto dal Bonanni, durante la gara Delfino Pescara/Portogruaro del 28.2.2010. Avverso tale provvedimento la società Delfino Pescara 1936 S.r.l. ha preannunziato reclamo innanzi a questa Corte di Giustizia Federale con atto del 3.3.2010, formulando contestuale richiesta degli “Atti Ufficiali”. Istruito il reclamo e fissata la data della camera di consiglio, nelle more della trattazione, il ricorrente, con nota trasmessa il 9.3.2010, inoltrava formale rinuncia all’azione. La Corte premesso che ai sensi dell’art. 33, comma 12, C.G.S., le parti hanno facoltà di non dare seguito al preannuncio di reclamo o di rinunciarvi prima che si sia proceduto in merito e che la rinuncia o il ritiro del reclamo non ha effetto soltanto per i procedimenti di illecito sportivo, per

quelli che riguardano la posizione irregolare dei calciatori e per i procedimenti introdotti per iniziativa di Organi federali e operanti nell’ambito federale (circostanze, quest’ultime escludibili nel caso di specie), dichiara estinto il procedimento. Per questi motivi la C.G.F preso atto della rinuncia al ricorso come sopra proposto dal Delfino Pescara 1936 S.r.l. di Pescara, dichiara estinto il procedimento. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

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