F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 193/CGF del 12 Marzo 2010 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 240/CGF del 29 Aprile 2010 9) RICORSO DEL SIG. AUTERI GAETANO AVVERSO LA SANZIONE DEL
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 193/CGF del 12 Marzo 2010 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 240/CGF del 29 Aprile 2010
9) RICORSO DEL SIG. AUTERI GAETANO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 1 GARA EFFETTIVA INFLITTAGLI SEGUITO GARA BARLETTA/CATANZARO DEL 7.3.2010 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 116/DIV del 9.3.2010)
Con rituale reclamo il signor Auteri Gaetano, tesserato come allenatore di 1° squadra della società F.C. Catanzaro, ha impugnato la decisione (Com. Uff. n. 116/DIV del 9.3.2010) con la quale il Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico gli ha comminato la sanzione della squalifica per una gara effettiva per quanto verificatosi in occasione di Barletta/Catanzaro del 7.3.2010. Con i motivi scritti il reclamante ha eccepito la genericità dell'addebito contestatogli, la lacunosità della componente probatoria, contestando, nel merito, di avere posto in essere la condotta antidisciplinare sanzionata. Alla seduta del 12.3.2010, fissata davanti alla competente C.G.F. - 2a Sezione Giudicante, non è comparso il reclamante. Ciò premesso, osserva questa C.G.F. che il reclamo non è ammissibile atteso che il procedimento d'urgenza, ex art. 37, comma 8, C.G.S. non può essere richiesto nel caso di squalifica per una gara, salvo che si tratti di procedimenti nei quali è ammissibile l'uso di immagini televisive come fonte di prova. Il che non è nella fattispecie ravvisabile in quanto il comportamento antidisciplinare tenuto dal reclamante è stato refertato dal Commissario di campo. Per questi motivi la C.G.F. dichiara inammissibile il ricorso come sopra proposto dal signor Auteri Gaetano e dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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