F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 193/CGF del 12 Marzo 2010 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 240/CGF del 29 Aprile 2010 10) RICORSO DELL’A.C. LUMEZZANE AVVERSO LA SANZIONE DELL’AM
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 193/CGF del 12 Marzo 2010 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 240/CGF del 29 Aprile 2010
10) RICORSO DELL’A.C. LUMEZZANE AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 1.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE, SEGUITO GARA CREMONESE/LUMEZZANE DEL 21.2.2010 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 111/DIV del 23.2.2010)
Il Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico, con decisione pubblicata sul Com. uff. n. 111/DIV del 23.2.2010 ha inflitto, all’esito della gara di cui in epigrafe, la sanzione dell’ammenda di € 1.000,00 inflitta alla reclamante.
Tale decisione veniva assunta per indebita presenza negli spogliatoi, al termine della gara Cremonese/Lumezzane del 212.2.2010, di persone non identificate ma riconducibili alla società appellante. Avverso tale provvedimento la società A.C. Lumezzane. ha preannunziato reclamo innanzi a questa Corte di Giustizia Federale con atto del 26.2.2010, formulando contestuale richiesta degli “Atti Ufficiali”. Istruito il reclamo e fissata la data della camera di consiglio, nelle more della trattazione, il ricorrente, con nota trasmessa l’11.3.2010, inoltrava formale rinuncia all’azione. La Corte premesso che ai sensi dell’art. 33, comma 12, C.G.S., le parti hanno facoltà di non dare seguito al preannuncio di reclamo o di rinunciarvi prima che si sia proceduto in merito e che la rinuncia o il ritiro del reclamo non ha effetto soltanto per i procedimenti di illecito sportivo, per quelli che riguardano la posizione irregolare dei calciatori e per i procedimenti introdotti per iniziativa di Organi federali e operanti nell’ambito federale (circostanze, quest’ultime escludibili nel caso di specie), dichiara estinto il procedimento. Per questi motivi la C.G.F preso atto della rinuncia al ricorso come sopra proposto dall’A.C. Lumezzane di Lumezzane (Brescia) dichiara estinto il procedimento. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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