F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 197/CGF del 18 Marzo 2010 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 241/CGF del 29 Aprile  2010  2)RICORSO DELL’A.C.D. S. LORENZO DC SANVI GENOVA AVVERSO L

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 197/CGF del 18 Marzo 2010 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 241/CGF del 29 Aprile  2010 

2)RICORSO DELL’A.C.D. S. LORENZO DC SANVI GENOVA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 30.6.2010 INFLITTA AL CALCIATORE LEONE GIORGIO SEGUITO GARA S. LORENZO D.C. SANVI GENOVA/ACLI S. GIUSEPPE C5 JESI - QUARTI DI FINALE FASE NAZIONALE COPPA ITALIA REGIONALE MASCHILE (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 505 del 5.3.2010)

Con il presente reclamo il rappresentante del San Lorenzo della Costa Sanvi Genova ed il calciatore Leone Giorgio impugnano il provvedimento con cui il Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque ha inflitto (Com. Uff. n. 505 del 5.3.2010) al predetto Leone Giorgio la sanzione della squalifica fino al 30.6.2010 “perché colpiva con un violento calcio alla schiena un calciatore avversario che si trovava steso a terra, il quale a seguito del calcio subito non era in grado di riprendere parte al prosieguo dell’incontro ed era costretto ad abbandonare l’impianto a bordo di un’ambulanza… ”, in occasione della gara di Coppa Italia del 2.3.2010 (San Lorenzo della Costa Sanvi Genova/ACLI S.Giuseppe C5 Jesi). In particolare nel reclamo si chiede l’annullamento della squalifica o una riduzione della stessa in quanto il Leone avrebbe agito senza l’elemento della volontarietà ma solo con impeto sportivo. Il reclamo va respinto, poiché il referto arbitrale, citato in premessa, prova invece che il Leone ha sferrato il calcio con intenzione di colpire l’avversario. Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall’A.C.D. S. Lorenzo DC Sanvi Genova di Santa Margherita Ligure (Genova) e dispone addebitarsi la tassa reclamo.

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