F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 197/CGF del 18 Marzo 2010 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 241/CGF del 29 Aprile  2010  3)RICORSO CON RICHIESTA DI PROCEDIMENTO D’URGENZA DELLA PO

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 197/CGF del 18 Marzo 2010 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 241/CGF del 29 Aprile  2010 

3)RICORSO CON RICHIESTA DI PROCEDIMENTO D’URGENZA DELLA POL. D. FUTSAL TIRRENIA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA CAMPIONATO NAZIONALE UNDER 21 ATLANTE GROSSETO/FUTSAL TIRRENIA DEL 14.3.2010 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 543 del 16.3.2010)

La Polisportiva Futsal Tirrenia ha, con procedura d’urgenza, impugnato davanti a questo collegio la decisione del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque (Com. Uff. n. 543 del 16.3.2010) che le aveva inflitto la punizione sportiva della perdita della gara Atlante Grosseto/Futsal Tirrenia, giocata il 12.3.2010 per il Campionato Nazionale Under 21 del Calcio a 5 a causa dell’avvenuta utilizzazione di un calciatore in posizione irregolare di tesseramento. Il ricorso,pervenuto alla segreteria di questa Corte il 17.3.2010 alle ore 18,50, essendo tardivo, non può essere ritenuto ammissibile. Ai sensi, infatti, di quanto disposto nel Com. Uff. della F.I.G.C. n. 80/A del 19.1.2010 i ricorsi, con procedura di urgenza, a questa Corte devono essere presentati nel termine indicato nell’art. 37, comma 7 C.G.S. e, cioè, entro le ore 12,00 del giorno feriale successivo a quello di pubblicazione del Com.Uff. riportante la decisione oggetto dell’impugnazione. Tale termine, nella specie, non è stato, all’evidenza, rispettato. Per questi motivi la C.G.F. dichiara inammissibile per tardività, il ricorso, con richiesta di procedimento d’urgenza, come sopra proposto dalla Pol. D. Futsal Tirrenia di Pisa e dispone addebitarsi la tassa reclamo.

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