F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 198/CGF del 18 Marzo 2010 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 242/CGF del 29 Aprile  2010  1) RECLAMO DEL F.C. RONDINELLE LATINA AVVERSO LA SANZIO

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 198/CGF del 18 Marzo 2010 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 242/CGF del 29 Aprile  2010 

1) RECLAMO DEL F.C. RONDINELLE LATINA AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 1.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA DI CAMPIONATO NAZIONALE JUNIORES RONDINELLE LATINA/FONDI DEL 20.2.2010 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 74 del 24.2.2010)

Con ricorso del 4.3.2010 la F.C. Rondinelle Latina ha presentato reclamo avverso la sanzione economica dell’ammenda di € 1.000,00 inflitta con decisione del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale, di cui al Com. Uff. n. 74 del 24.2.2010, relativamente alla partita F.C. Rondinelle/Fondi. La ricorrente ha argomentato il proprio reclamo adducendo una serie di giustificazioni fattuali relative alla posizione della tribuna e delle panchine, allo svolgimento della partita dal punto di vista agonistico, al comportamento del pubblico, alle accuse di razzismo, al comportamento dei calciatori negli spogliatoi, al comportamento dei dirigenti. Ha quindi chiesto il ridimensionamento della sanzione economica. Al riguardo si osserva che il Giudice Sportivo, con motivazione che riprende quella contenuta nel referto arbitrale, ha correttamente fatto applicazione del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione alla gravità degli addebiti. Ciò premesso ed in assenza di ogni altro elemento, questa Corte non può non considerare il fatto storico così come rappresentato nel referto arbitrale, essendo quest’ultimo dotato - come noto – di particolare forza probatoria. Alla luce di quanto sopra, la Corte di Giustizia Federale rigetta il ricorso. Per questi motivi la C.G.F. respinge il reclamo come sopra proposto dal F.C. Rondinelle Latina di Latina e dispone addebitarsi la tassa reclamo.

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