F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 199/CGF del 19 Marzo 2010 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 243/CGF del 29 Aprile  2010  1) RICORSO DEL PESCINA VALLEGIOVENCO S.R.L. AVVERSO LE SAN

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 199/CGF del 19 Marzo 2010 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 243/CGF del 29 Aprile  2010 

1) RICORSO DEL PESCINA VALLEGIOVENCO S.R.L. AVVERSO LE SANZIONI;

SQUALIFICA PER 3 GARE EFFETTIVE AL CALCIATORE BIRINDELLI ALESSANDRO;

SQUALIFICA PER 2 GARE EFFETTIVE AL CALCIATORE DE ANGELIS STEFANO,

INFLITTE SEGUITO GARA VIRTUS LANCIANO/PESCINA DEL 7.3.2010 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 116/DIV del 9.3.2010)

Con decisione resa pubblica con il Com. Uff. n. 116/DIV del 9.3.2010 il Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico ha inflitto ai calciatori Alessandro Birindelli e Stefano De Angelis, entrambi tesserati in favore della società Pescina Valle del Giovenco la sanzione della squalifica, rispettivamente per tre giornate di gara e due giornate di gara, il primo perché al temine della gara Virtus Lanciano/Pescina Valle del Giovenco, disputata il 7.3.2010, rivolgeva all’arbitro una espressione gravemente offensiva e il secondo perché nel corso della stessa gara aveva tenuto un comportamento offensivo verso l’arbitro. Contro tale decisione ha proposto reclamo la società Pescina Valle del Giovenco assumendo, quanto al Birindelli l’assoluta eccessività della sanzione non potendo l’espressione rivolta dal calciatore al direttore di gara essere qualificata come gravemente offensiva, ma piuttosto da considerare come meramente ingiuriosa e quanto al De Angelis che sussistevano i presupposti per un trattamento sanzionatorio più mite e contenuto, non essendo ravvisabile da parte del calciatore un comportamento offensivo, in quanto la frase indirizzata all’arbitro ancorchè censurabile sul piano giuridico-sportivo, poteva essere ricondotta nell’alveo della mera irriguardosità. Il ricorso della società Pescina non merita accoglimento. Quanto al Birindelli, ritiene la Corte Federale che la condotta dell’incolpato non può essere declassata ad un semplice comportamento ingiurioso poiché l’espressione rivolta al direttore di gara: ”sei un mongoloide” costituisce una invettiva gravemente offensiva, inequivocabilmente lesiva della sua reputazione e della sua dignità. Tale comportamento,di notevole gravità, perché contrario ai fondamentali principi etici dell’ordinamento sportivo, giustifica pienamente la sanzione di tre giornate di squalifica inflitta dal giudice sportivo. Quanto al De Angelis, che per ben tre volte ha gridato all’arbitro: ”sei in malafede, sei ridicolo”, ritiene la Corte Federale che la sua condotta non può essere considerata meramente irriguardosa, in quanto l’incolpato non si è limitato a mancargli di rispetto, ma gli ha rivolto degli apprezzamenti significativamente ingiuriosi e spregiativi. Tale comportamento, giustifica pienamente, ai sensi dell’art. 19 comma 4 lett. c) C.G.S. la sanzione di due giornate di squalifica inflitte dal Giudice Sportivo Per questi motivi la C.G.F., separato preliminarmente il ricorso come sopra proposto dal Pescina Vallegiovenco S.r.l. di Pescina (Aquila), in due distinti appelli li respinge. Dispone addebitarsi le tasse reclamo.

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