F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 199/CGF del 19 Marzo 2010 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 243/CGF del 29 Aprile  2010  5) RICORSO DEL VALDELSA COLLIGIANA S.R.L. AVVERSO LA SANZI

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 199/CGF del 19 Marzo 2010 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 243/CGF del 29 Aprile  2010 

5) RICORSO DEL VALDELSA COLLIGIANA S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 3.500,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA COLLIGIANA/SACILESE DEL 28.2.2010 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 113/DIV del 2.3.2010)

Con reclamo in data 10.3.2010 il sig. Bresciani Giorgio, in qualità di legale rappresentante della V.F. Colligiana S.r.l., lamenta l’eccessiva severità della sanzione dell’ammenda pari ad € 3.500,00 inflitta alla società medesima perché, in occasione della gara Colligiana/Sacilese (valida per il campionato Lega Pro II Divisione e disputatasi il 28.2.2010) un addetto alla sicurezza, al termine della gara, entrava nel terreno di gioco e “spintonava” violentemente, facendolo cadere a terra, un calciatore della squadra ospite. L’impugnante non contesta il fatto, ma invoca unicamente una riduzione della sanzione, essendosi trattato di un fatto del tutto isolato, che non provocò alcuna reazione dei tesserati della società avversaria, anche perché la caduta a terra fu non tanto l’effetto della violenza della spinta, quanto della perdita dell’equilibrio da parte del calciatore. Il reclamo appare fondato e va accolto. In effetti, avuto riguardo alle circoscritte dimensioni del fatto, significativamente non seguito da reazioni di sorta, la punizione irrogata appare eccessiva, sicchè la medesima va ridotta a quella di € 2.500,00 di ammenda. Per questi motivi la C.G.F. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dal Valdelsa Colligiana S.r.l. di Colle di Val D’Elsa (Siena). riduce la sanzione dell’ammenda, inflitta

alla reclamante, ad € 2.500,00. Dispone restituirsi la tassa reclamo

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