F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 199/CGF del 19 Marzo 2010 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 243/CGF del 29 Aprile  2010  6) RICORSO DEL VALDELSA COLLIGIANA S.R.L. AVVERSO LA SANZI

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 199/CGF del 19 Marzo 2010 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 243/CGF del 29 Aprile  2010 

6) RICORSO DEL VALDELSA COLLIGIANA S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GARE EFFETTIVE INFLITTA AL SIG. VANOLI RODOLFO SEGUITO GARA BELLARIA IGEA M./COLLIGIANA DEL 7.3.2010 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. uff. n., 116/DIV del 9.3.2010)

Con reclamo in data 11.3.2010 il signor Bresciani Giorgio, in qualità di legale rappresentante della V.F. Colligiana S.r.l., si duole della squalifica di due gare effettive inflitta dal Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico all’allenatore della V.F. Colligiana S.r.l. medesima, per avere questi profferito espressioni blasfeme durante la gara Bellaria Igea Marina/Colligiana, valida per il Campionato Lega Pro II Divisione (Girone B) e disputatasi il 7.3.2010. Lamenta il reclamante essere state equivocate le esatte parole pronunciate dal Vanoli (dirette ai calciatori e sprovviste di contenuto offensivo verso la Divinità), chiedendo in via di subordine la riduzione della sanzione irrogata. L’impugnazione non può essere accolta. La segnalazione del collaboratore della Procura Federale, che ha direttamente percepito le espressioni provenienti dal Vanoli, è assolutamente inequivoca - oltre che attendibile - circa il contenuto della stesse, sicchè non v’è ragione plausibile alcuna per accedere alla ricostruzione alternativa proposta dal reclamante. La significativa gravità del fatto, poi, attesa anche la reiterazione della locuzione blasfema, non consente neppure di accedere alla richiesta riduzione della punizione inflitta. Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal Valdelsa Colligiana S.r.l. di Colle di Val D’Elsa (Siena). Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

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