F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 199/CGF del 19 Marzo 2010 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 243/CGF del 29 Aprile  2010  7) RICORSO CON RICHIESTA DI PROCEDIMENTO D’URGENZA DEL CAL

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 199/CGF del 19 Marzo 2010 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 243/CGF del 29 Aprile  2010 

7) RICORSO CON RICHIESTA DI PROCEDIMENTO D’URGENZA DEL CALCIO LECCO 1912 S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GARE EFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE CORRENT NICOLA SEGUITO GARA LECCO/FIGLINE DEL 14.3.2010 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 118/DIV del 16.3.2010)

Con decisione resa pubblica con il Com. Uff. n. 118/DIV del 16.3,2010 il Giudice Sportivo presso la Lega Calcio Professionistico ha inflitto al calciatore Nicola Corrent, tesserato in favore della società Calcio Lecco, la sanzione della squalifica per due giornate di gara, a seguito della gara Lecco/Figline disputata il 14.3.2010, per atto di violenza contro un avversario a gioco fermo. Contro tale decisione la società Calcio Lecco ha proposto reclamo, con richiesta di procedimento d’urgenza, al fine di ottenere la riduzione della sanzione, sostenendo che il proprio tesserato non aveva commesso alcun atto di violenza, così come documentato dalle immagini televisive allegate al ricorso, che dimostravano come il Corrent fosse intervenuto esclusivamente per acquietare gli animi in un diverbio sorto tra i calciatori in seguito ad una concitata fase di gioco. Il ricorso non merita accoglimento. Osserva la Corte di Giustizia Federale che la ricorrente società prospetta a difesa del calciatore, senza alcun supporto probatorio, posta la evidente inammissibilità delle immagini televisive proposte in questa sede, una dinamica dell’evento incriminato, del tutto opposta a quella certificata dal referto arbitrale, il cui contenuto come è noto è fonte privilegiata di prova, circa il comportamento del tesserato. Nella fattispecie il rapporto dell’assistente descrive in maniera inequivocabile l’atto violento compiuto dal Corrent, il quale a gioco fermo si è scagliato con violenza contro un avversario afferrandogli e spingendo il suo viso con entrambe le mani. La sequenza, così come refertata, per la sua specificità, non lascia adito a dubbi sulla natura volontaria dell’atto di violenza. Tale condotta, gravemente antisportiva, esclude in radice una diversa modulazione della sanzione. Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso, con richiesta di procedimento d’urgenza, come sopra proposto dal Calcio Lecco 1912 S.p.A. di Lecco. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

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