F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 193/CGF del 12 Marzo 2010 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 240/CGF del 29 Aprile  2010  4) RICORSO DEL PERUGIA CALCIO S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DI

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 193/CGF del 12 Marzo 2010 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 240/CGF del 29 Aprile  2010 

4) RICORSO DEL PERUGIA CALCIO S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DI 1 PUNTO DI PENALIZZAZIONE DA SCONTARSI NELLA CORRENTE STAGIONE SPORTIVA OLTRE ALL’AMMENDA DI € 10.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE, PER RESPONSABILITÀ DIRETTA E OGGETTIVA, AI SENSI DELL’ART. 4, COMMI 1 E E 2 C.G.S, NELLA VIOLAZIONE DEGLI ART.. 8, COMMA 1 E 10, COMMA 3 C.G.S. IN RELAZIONE ALL’ALLEGATO A), PARAGRAFO IV), LETT. A), PUNTO 2) DEL C.U. N. 142/A DEL 28.5.2009, RISPETTIVAMENTE ASCRITTE AI SUOI DIRIGENTI, COVARELLI LEONARDO, DE MEGNI DINO E CASTELLANI STELVIO CON NOTA N. 4092/621PF09-10/SP/BLP DEL 19.1.2010 - (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 59/CDN del 18.2.2010)

La Commissione di Vigilanza sulle società di Calcio (Co.Vi.So.C.) riscontrava che la società sportiva Perugia Calcio S.p.A. non aveva provveduto, entro il termine del 2 novembre 2009, al pagamento delle ritenute IRPEF e dei contributi ENPALS relativi agli emolumenti dovuti per le mensilità di maggio e giugno 2009, in violazione di quanto previsto dall’allegato A), paragrafo IV), lettera A), punto 2), ultima parte, del Comunicato Ufficiale n. 142/A del Consiglio Federale in data 28 maggio 2009. Risulta in atti che il Perugia Calcio, in data 2 novembre 2009, aveva depositato presso la Co.Vi.So.C. una dichiarazione, sottoscritta dal responsabile amministrativo e legale rappresentante, signor Dino De Megni, nonchè dal responsabile del controllo contabile, signor Stelvio Castellani, con la quale si attestava il pagamento delle ritenute IRPEF e dei contributi ENPALS relativi agli emolumenti spettanti per le suddette mensilità; la veridicità di tale dichiarazione veniva smentita dagli accertamenti eseguiti dalla stessa Co.Vi.So.C. a seguito di un’ispezione tecnicoamministrativa svoltasi il successivo 17 novembre, in occasione della quale la società non era in grado di documentare il versamento che asseriva di aver effettuato. Conseguentemente, la Procura federale deferiva alla Commissione Disciplinare Nazionale: a) i sigg.ri Covarelli e De Megni, rispettivamente amministratore unico e responsabile amministrativo/legale rappresentante, per non aver effettuato nei termini prescritti i pagamenti delle ritenute IRPEF e dei contributi ENPALS; b) i sigg.ri De Megni e Castellani, in quanto firmatari di una dichiarazione mendace; c) la società sportiva “Perugia Calcio” S.p.a. a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva per la condotta dei propri amministratori, legali rappresentanti e controllori. Prima dell’inizio del dibattimento davanti alla Commissione Disciplinare Nazionale le persone fisiche deferite depositavano istanza di patteggiamento ai sensi dell’art. 23 C.G.S., sulla quale il rappresentante della Procura Federale esprimeva il proprio assenso. Conseguentemente, la Commissione Disciplinare Nazionale, ai sensi dell’art. 23, comma 2, C.G.S., emetteva ordinanza non impugnabile con la quale infliggeva le sanzioni dell’inibizione: a) di 1 mese e 15 giorni al Covarelli; b) di 3 mesi al De Megni; c) di 1 mese e 15 giorni al Castellani; dichiarando la chiusura del procedimento nei confronti degli stessi. Il giudizio proseguiva, quindi, nei confronti della sola società sportiva Perugia Calcio S.p.A., alla quale la Commissione Disciplinare Nazionale comminava la sanzione di 1 punto di penalizzazione, da scontarsi nella corrente stagione sportiva, e l’ammenda di € 10.000,00. Istruito il reclamo e fissata la data dell’odierna camera di consiglio, la società ricorrente depositava, in data 26 febbraio 2010, un’ampia memoria difensiva con la quale, sostanzialmente, si sosteneva che i mancati versamenti erano imputabili a cause imprevedibili e “di forza maggiore”, pur avendo la società operato in assoluta buona fede, benché costretta ad una gestione finanziaria d’emergenza. Infatti, nel marzo 2009 la Commissione Tributaria Provinciale di Perugia aveva disposto il sequestro conservativo, in favore dell’Agenzia delle Entrate di Perugia, delle partecipazioni azionarie della MAS S.p.A., detentrice dell’intero pacchetto azionario del Perugina Calcio S.p.A. Tale provvedimento, tuttora efficace, aveva determinato la paralisi economica della società sportiva, che non poteva più ricevere conferimenti dalla MAS S.p.A. (unico socio) visto che il sequestro era esteso anche ai conti correnti. Malgrado ciò la stessa società aveva fatto quanto era nelle proprie possibilità per soddisfare le obbligazioni sulla stessa incombenti: il 2 novembre 2009, termine ultimo per effettuare i pagamenti de quibus, era stato effettuato, sul conto corrente intestato al Perugia Calcio, un versamento di € 380.000,00, necessario per corrispondere le previste ritenute di legge in favore dei tesserati e degli altri dipendenti della società. Lo stesso 2 novembre era stata trasmessa alla Co.Vi.So.C., unitamente ai modelli F24 ed alle ricevute di trasmissione elettronica, l’attestazione dell’effettuazione delle ritenute di legge con dichiarazione di avvenuta trasmissione dei modelli telematici di pagamento (e non di avvenuto pagamento), vista la rinnovata disponibilità finanziaria sul conto corrente. Il mancato addebito degli importi di cui ai modelli F24 era stato causato, quindi, da un problema di valuta del versamento di € 380.000,00. In tale prospettazione dei fatti si invocava il riconoscimento della “causa di forza maggiore” quale impedimento oggettivo al regolare rispetto delle scadenze e si richiamava uno specifico precedente giurisprudenziale in tal senso (caso dell’U.S. Avellino Calcio S.p.A.). La difesa evidenziava anche che la violazione era stata commessa nel radicato convincimento che il ritardo nel versamento dei contributi avrebbe comportato una mera sanzione pecuniaria, senza coinvolgere il club dal punto di vista sportivo. Per quanto riguardava la dichiarazione asseritamente mendace, si faceva presente che la società non aveva mai dichiarato di aver effettuato i pagamenti. Si chiedeva, in conclusione, l’annullamento della sanzione inflitta ovvero, in via subordinata, la sua riduzione alla sola ammenda. All’odierna camera di consiglio comparivano, per essere sentiti dal collegio ai sensi dell’art. 37, comma 2, C.G.S., il rappresentante della Procura Federale, nella persona del Sostituto Procuratore Lorenzo Giua, che chiedeva la conferma della sentenza del Giudice di prime cure, e l’Avv. Stefano Vitale per delega dell’Avv. Mattia Grassani, difensore del Perugia Calcio S.p.A., che confermava e ribadiva la tesi difensiva espressa in atti. La Corte visto il combinato disposto degli artt. 8, comma 3, 10, comma 3, seconda parte, e 18, comma 1, lettera g), C.G.S.; - preso atto che il mancato versamento delle ritenute IRPEF e dei contributi ENPALS è stato confermato dalla stessa ricorrente; - considerato che la responsabilità ascritta alla società sportiva odierna ricorrente, ai sensi dell’art. 4, commi 1 e 2, C.G.S., è normativamente definita quale “diretta” e “oggettiva”, avvalorata, quindi, dal solo elemento oggettivo dell’evento, senza che quello soggettivo, legato al grado più o meno accentuato di colpa ascrivibile all’agente, possa rilevare in alcun modo ai fini dell’applicabilità della sanzione; - ritenuto, infine, che, a tutto voler concedere, l’invocata “causa di forza maggiore” non può essere riconosciuta in quanto la stessa ricorrente ha dichiarato di aver omesso (si desume: scientemente) il versamento del dovuto nell’errata convinzione che le sarebbe stata applicata la sola sanzione pecuniaria, tentando così di dare ingresso ad un’inaccettabile concetto di valutazione exante sulla convenienza economico-finanziaria di violare le norme dell’ordinamento sportivo in relazione ai vantaggi conseguibili. Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal Perugia Calcio S.p.A. di Perugia e dispone addebitarsi la tassa reclamo.

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