COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°60 del 29/04/2010 Delibera della Commissione Disciplinare APPELLO DELLA A.C. MONTEODORISIO AVVERSO LA SQUALIFI
COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul
Comunicato Ufficiale N°60 del 29/04/2010
Delibera della Commissione Disciplinare
APPELLO DELLA A.C. MONTEODORISIO AVVERSO LA SQUALIFICA FINO AL 31.3.2011 INFLITTA AL CALCIATORE EMANUELE MIROLLI IN RELAZIONE ALLA GARA UNITED CUPELLO / MONTEODORISIO DISPUTATA IL 7/3/2010 PER IL CAMPIONATO DI II CATEGORIA, GIRONE “F” (C.U. n° 50 dell’11.3.08 – COMITATO REGIONALE ABRUZZO).
Con appello ritualmente proposto la società A.C. Monteodorisio ha impugnato il provvedimento di cui in epigrafe, adottato dal G.S. per avere il calciatore Mirolli, a fine gara, scagliato volontariamente una pallonata all’arbitro colpendolo al polpaccio destro e procurandogli dolore.
Ha dedotto l’appellante l’involontarietà del gesto, tenuto conto che il pallone, calciato per un gesto di stizza, avrebbe colpito prima il calciatore Domenico Antenucci della società United Capello e, solo di rimbalzo, il direttore di gara.
Osserva la Commissione Disciplinare che l’appello è parzialmente fondato e meritevole d’accoglimento per quanto di ragione.
Risulta chiaramente dagli atti ufficiali in possesso del Comitato, la particolare tenuità del fatto che non ha provocato particolari conseguenze, onde la sanzione inflitta dal primo giudice può essere ricondotta ad equità con la riduzione sino al 30.10.2010.
Per questi motivi, la Commissione Disciplinare
DELIBERA
di accogliere l’appello, riducendo la squalifica fino al 31.10.2010 e disponendo restituirsi la tassa versata.