COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:  www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°60 del 29/04/2010 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO DEI SIGG.RI: –

COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:  www.figcabruzzo.it e sul

Comunicato Ufficiale N°60 del 29/04/2010

Delibera della Commissione Disciplinare

DEFERIMENTO DEI SIGG.RI:

- SIMONE GHAZANFARI, IN QUALITA’ DI TESSERATO A.I.A. ED ARBITRO DELLA GARA A.S.D. INSIEME – URSUS PESCARA, PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 DEL C.G.S., IN RELAZIONE A QUANTO PREVISTO DAGLI ARTT. 3 E 40, COMMA 2 LETT. A) REGOLAMENTO A.I.A., PER OMESSO RISPETTO DELLE NORME FEDERALI IN MATERIA D’IDENTIFICAZIONE DEGLI ATLETI PARTECIPANTI AD UNA GARA;

- DAVIDE PAOLINI, CALCIATORE TESSERATO DELLA SOCIETA’ SPORTIVA A.S.D. INSIEME, PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1, COMMA 3, C.G.S., PER NON ESSERSI PRESENTATO, SENZA GIUSTIFICATO MOTIVO, AL COLLABORATORE DELLA PROCURA, NONOSTANTE REGOLARE CONVOCAZIONE;

- NERIO SAVINI, ALLENATORE TESSERATO DELLA SOCIETA’ SPORTIVA A.S.D. INSIEME, PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1, COMMA 3, C.G.S., PER NON ESSERSI PRESENTATO, SENZA GIUSTIFICATO MOTIVO, AL COLLABORATORE DELLA PROCURA, NONOSTANTE REGOLARE CONVOCAZIONE;

- SOCIETA’ SPORTIVA A.S.D. INSIEME PER VIOLAZIONE DI CUI ALL’ART. 4, COMMA 2, DEL C.G.S., A TITOLO DI RESPONSABILITA’ OGGETTIVA, PER LA MANCATA PRESENTAZIONE DI PROPRI TESSERATI, SENZA GIUSTIFICATO MOTIVO, AL COLLABORATORE DELLA PROCURA, NONOSTANTE REGOLARE CONVOCAZIONE.

  Con nota del 12.05.09, il Vice Procuratore Federale della F.I.G.C. ha deferito a questa Commissione i Sigg. Simone Ghazanfari, Davide Paolini, Nerio Savini e la Società Sportiva A.S.D. Insieme.

Con la racc. a.r. dell’8.3.10 la Commissione Disciplinare ha contestato ai soggetti deferiti la violazione delle norme sopra richiamate a mente dell’art. 41, comma II, C.G.S., informando gli stessi che la trattazione del procedimento era fissata per il giorno 29.03.10, alle ore 16,30, con termine fino a 10 gg. prima per il deposito di memorie difensive.

  Poiché alla data d’udienza, era presente il rappresentante della Procura, Avv. Marco Mattioli, mentre nessuno compariva per i soggetti deferiti onde, non essendo pervenuta prova dell’avvenuta notifica delle raccomandate, la Commissione Disciplinare rinviava la trattazione del procedimento al 26.4.2010.

Alla suddetta udienza, verificata la regolarità delle notifiche per compiuta giacenza, la Commissione invitava il rappresentante della Procura, Avv. Marco Mattioli, unico presente, a formulare le proprie richieste.

L’Avv. Mattioli, dopo avere illustrato le ragioni del deferimento, concludeva per l’applicazione delle seguenti sanzioni:

ammonizione per il Sig. Simone Ghazanfari; tre giornate di squalifica al Sig. Davide Paolini; un mese d’inibizione al Sig. Nerio Savini; € 2.000,00 d’ammenda e tre punti di penalizzazione alla società A.S.D. Insieme. 

La Commissione, accertata per tabulas la responsabilità dei soggetti deferiti, peraltro confermata anche dal contegno processuale dei medesimi

DELIBERA

di infliggere al Sig. Simone Ghazanfari la sanzione dell’ammonizione; al Sig. Davide Paolini tre giornate di squalifica; al Sig. Nerio Savini un mese d’inibizione; alla società A.S.D. Insieme € 1.000,00 d’ammenda e un punto di penalizzazione.

Dispone trasmettersi copia della presente decisione alla Procura Federale della F.I.G.C. ed ai soggetti deferiti.

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