COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N° 43 del 28/04/2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale CAMPIONA
COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 43 del 28/04/2010
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
CAMPIONATO DI I^ CATEGORIA
137 RECLAMO PROPOSTO DA A.C.D. GATTATICO
avverso squalifica per 3 giornate calc. KANGA RAY
delibera del G.S. del C.R.E.R. contenuta nel C.U.n. 41 del 14.4.2010
gara GATTATICO – COLOMBARO del 31.3.2010
L’A.C.D. GATTATICO ricorre avverso il sopra indicato provvedimento segnalando che 1) il calc. KANGA “era defilato dal capannello dei giocatori che si è creato attorno all’arbitro a fine gara ed è entrato negli spogliatoi senza partecipare al parapiglia; 2) “il calciatore è di nazionalità ghanese ed ha difficoltà a parlare correttamente la lingua italiana, quindi non può aver proferito frasi composte di contestazione in lingua italiana”. Chiede una riduzione della sanzione.
La Commissione,
- visti gli atti ufficiali;
- atteso che l’arbitro, sentito a chiarimenti, confermando integralmente il referto originario, ha ribadito che il calc. KANGA, unitamente al capitano e ad altri giocatori dell’’A.C. Gattatico non identificati, gli rivolgeva ripetute frasi offensive e scurrili,
d e l i b e r a
- di respingere il ricorso, confermando la squalifica per 3 giornate del calc. KANGA RAY.
Dispone per l'addebito della tassa, non versata.