COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N° 43 del 28/04/2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale CAMPIONATO DI II
COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 43 del 28/04/2010
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
CAMPIONATO DI II^ CATEGORIA
138 RECLAMO PROPOSTO DA A.S.D. U.S. ASTRA
avverso ammenda di € 350 con diffida per intemperanze sostenitori
delibera del G.S. del C.P. di Parma contenuta nel C.U.n. 41 del 14.4.2010
gara ASTRA – COMPIANO dell’11.4.2010
L’A.S.D. U.S. ASTRA ricorre avverso il sopra indicato provvedimento facendo presente che “le intemperanze di due tifosi della nostra società, seppur condannabili in modo assoluto e senza scusanti, non contenevano nessuna espressione di tipo razzista; riteniamo infatti che, essendosi gli stessi rivolti all’arbitro in dialetto, le parole siano state male capite e/o interpretate”. Chiede una riduzione della sanzione.
La Commissione,
- premesso che l’A.S.D. U.S. ASTRA, che aveva fatto richiesta di audizione ed era stata invitata, non si è presentata all’odierno dibattimento;
- visti gli atti ufficiali;
- considerato che le espressioni rivolte all’arbitro dai sostenitori dell’A.S.D. U.S. Astra non possano essere considerate espressioni di discriminazioni etnico – razziale, così come previste dall’art. 11, comma 3, del C.G.S. , nel qual caso la sanzione minima edittale avrebbe dovuto essere di € 500,
d e l i b e r a
- di ridurre l’ammenda a carico dell’A.S.D. U.S. ASTRA a € 250 con diffida.
Nulla dispone per la tassa, non versata.