COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web:  www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N° 43 del 28/04/2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale CAMPIONATO  PRO

COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web:  www.figc-dilettanti-er.it e sul

Comunicato Ufficiale N° 43 del 28/04/2010

Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale

CAMPIONATO  PROVINCIALE JUNIORES

140  RECLAMO PROPOSTO DA A.S.D. CALCIO DECIMA

avverso squalifica per 4 giornate calc. BOULHARZ YOUNESS

delibera del G.S. del C.P. di  Bologna  contenuta nel C.U.n.  40 del 15.4.2010

gara  CALCIO DECIMA – PERSICETO del 10.4.2010

L’A.S.D. CALCIO DECIMA ricorre avverso il sopra indicato provvedimento sostenendo “che il calciatore sostituito e giustamente espulso non era BOULHARZ YOUNESS, ma il fratello BOULHARZ ABDELHADI”. Chiede “la revoca della squalifica a Boulharz Youness e di infliggerla a Boulharz Abdelhadi”.

La Commissione,

-  visti gli atti ufficiali;

-  preso atto che l’arbitro, sentito a chiarimenti, confermando integralmente il referto originario, si è detto certo della identificazione del calciatore espulso quale BOULHARZ YOUNESS,

d e l i b e r a

  - di respingere il ricorso, confermando la squalifica per 4 giornate del calc. BOULHARZ  YOUNESS.

Dispone per l'addebito della tassa, non versata.

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