COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web:  www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N° 43 del 28/04/2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale CAMPIONATO DI PROMOZ

COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web:  www.figc-dilettanti-er.it e sul

Comunicato Ufficiale N° 43 del 28/04/2010

Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale

CAMPIONATO DI PROMOZIONE

135  RECLAMO PROPOSTO DA P.D. LENTIGIONE

avverso perdita gara

delibera del G.S. del C.R.E.R. contenuta nel C.U.n. 40 del 7.4.2010

gara PONTOLLIESE – LENTIGIONE del 17.3.2010

La P.D. LENTIGIONE, della quale è stato sentito il Presidente , ricorre avverso il sopra indicato provvedimento – assunto dal G.S. per posizione irregolare del calc. Fiordelmondo Fabio -  facendo presente che : 1) immediatamente dopo il triplice fischio finale della gara Marzolara – Lentigione del 21.2.2010,  il calc. FIORDELMONDO veniva espulso, con esibizione del cartellino rosso e con segnalazione, mediante crocetta,  nell’apposito spazio della distinta giocatori restituita dall’arbitro con i documenti di gara e, successivamente squalificato – C.U. n. 34 del 24.2.2010 – per tre giornate, per proteste; 2) in ottemperanza alle disposizioni di cui all’art. 45, comma 2, il calc. FIORDELMONDO non partecipava alle gare Salsomaggiore – Lentigione del 24.2.2010, Lentigione – Bettola del 28.2.2010 e Brescello – Lentigione del 7.3.2010. Ritiene, pertanto, che il calc. FIORDELMONDO, scontata completamente la squalifica, avesse pieno titolo per partecipare alla gara Pontolliese – Lentigione del 17.3.2010. Chiede l’annullamento della decisione del G.S. , con  il ripristino del risultato conseguito sul campo.

La Commissione,

-  visti gli atti ufficiali;

-  atteso che, come risulta dal referto della gara Marzolara – Lentigione del 21.2.2010, il calc. FIORDELMONDO veniva espulso, con cartellino rosso,  dopo che era già stata proclamata, con il triplice fischio, la fine della gara;

-  riscontrato che la Guida Pratica dell’A.I.A.,  relativamente alla Regola 12 – Falli e scorrettezze, chiarisce che “l’uso del cartellino è per dare una chiara indicazione che è stato adottato un provvedimento disciplinare nei confronti di un calciatore”;

-  preso atto che l’art. 45, comma 2, del C.G.S. stabilisce che “...il calciatore espulso dal campo nel corso di una gara ufficiale è automaticamente squalificato per una giornata senza declaratoria del G.S.”;

-  considerato che univoche decisioni della C.A.F. stabiliscono che “la disposizione prevista dall’art. 36, comma 2 (attualmente art. 45, comma 2), del C.G.S. è operante se ed in quanto il calciatore sia stato effettivamente espulso dal terreno di gioco. Non è invece applicabile nella diversa ipotesi in cui, a gara ultimata, l’arbitro abbia dichiarato che il calciatore – colpevole di un fatto commesso al termine della gara – debba considerarsi espulso (attualmente con la esibizione del cartellino rosso); in tal caso la sanzione deve essere scontata con le modalità previste dall’art. 12 (attualmente art. 22) del C.G.S.”  C.A.F. 1.2.1990 app.U.S.Lizzanello; “l’automatismo della sanzione è, invero, principio che si ricollega unicamente al fatto storico dell’espulsione e non già a quello, ipotetico, di una espulsione che sarebbe stata decretata se l’infrazione fosse stata commessa durante lo svolgimento della gara” C.A.F. 30.3.1989 app. Caronnese;

-  verificato che nel C.U. del C.R.E.R. n. 34 del 24.2.2010 il calc. FIORDELMONDO, fra i giocatori “non espulsi”,  risulta squalificato per tre giornate;

-  osservato che il calc. FIORDELMONDO, per effetto della osservanza delle disposizioni di cui al citato art. 22 del C.G.S. avrebbe dovuto scontare le giornate di squalifica a partire dal 25 febbraio 2010 in avanti;

  -  valutato che, in virtù di quanto precede, il calc. FIORDELMONDO è stato schierato in campo nella gara Pontolliese – Lentigione senza averne titolo, in quanto non aveva ancora scontato del tutto le squalifiche di cui al C.U. n. 34 del 24.2.2010,

d e l i b e r a

  - di respingere il ricorso, confermando la decisione assunta dal primo giudice di infliggere alla P.D.LENTIGIONE la  sanzione della perdita per 0 – 3 della gara PONTOLLIESE – LENTIGIONE del  17.3.2010.

  Dispone per l'addebito della tassa, non versata.

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