COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web:  e sul www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 129  del 23/04/2010 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ AZZURRA GRECCIO 2009 AVVERSO IL PROVV

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web:  e sul www.crlazio.it

Comunicato Ufficiale N° 129  del 23/04/2010

Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale

RECLAMO DELLA SOCIETA’ AZZURRA GRECCIO 2009 AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI PERDITA DELLA GARA ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI RIETI CON C.U. N. 35 DEL 14-1-2010. (GARA TORPEDO RIETI – AZZURRA GRECCIO 2009 DEL 9-1-2010 – CAMPIONATO III CATEGORIA RIETI)

Con delibera pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 89 del 28-1-2010 la Commissione Disciplinare territoriale rimetteva gli atti del procedimento alla Procura Federale per accertare sia se il calciatore Rossi Matteo fosse stato effettivamente espulso nella gara in epigrafe sia per accertare le effettive ragioni che abbiano portato l’Arbitro ad omettere, nel referto della gara Azzurra Greccio – Capradosso del 6-1-2010, l’espulsione del calciatore Rossi Matteo, salvo poi rimettere solo in data 13-1-2010 una integrazione del rapporto di gara nel quale figurava tale calciatore come espulso dal campo. La Procura Federale, dopo accurati accertamenti, trasmetteva una relazione dalla quale poteva evincersi che l’Arbitro nella gara del 6-1-2010 Azzurra Greccio – Capradosso non aveva espulso il calciatore Rossi Matteo, ma aveva espulso il calciatore Marrocchi Daniele. L’Arbitro, secondo le sue dichiarazioni, non aveva riportato nel referto l’espulsione, ritenendola frutto di eccessiva severità, ma, appreso che la società Torpedo Rieti aveva preannunciato reclamo per la partecipazione irregolare di un calciatore, aveva trasmesso l’integrazione di rapporto prendendo a caso un calciatore dell’Azzurra Greccio. E’ altresì risultato che la società Torpedo Rieti che aveva inizialmente indicato il Marrocchi come partecipante alla gara in posizione irregolare, visionando il comunicato del 14-1-2010, aveva constatato che il calciatore indicato come espulso era il Rossi, sanzionato con quattro giornate di squalifica, ed aveva quindi inoltrato il reclamo indicando proprio il Rossi come calciatore in posizione irregolare. Alla luce di queste precisazioni il reclamo della società deve essere accolto in quanto il calciatore Rossi Matteo si trovava effettivamente in posizione regolare in quanto, in ogni caso, non è stato espulso dal campo e, pertanto, non soggetto all’automatismo della squalifica per una gara. Infatti la sanzione di squalifica per quattro gare è stata pubblicata successivamente alla gara del 9-1-2010, precisamente sul comunicato ufficiale n. 35 del 14-1-2010. Ciò non di meno deve rilevarsi che la società Azzurra Greccio ha utilizzato nella gara in questione il calciatore Marrocchi Daniele che risultava squalificato per automatismo essendo stato espulso nella precedente gara Azzurra Greccio – Capradosso del 6-1-2010, pertanto la Commissione che, come più volte ricordato, non dispone di poteri officiosi in caso di accertamento di irregolarità aventi rilievo disciplinare, non può che trasmettere gli atti alla Procura Federale affinchè provveda al deferimento della società Azzurra Greccio, del calciatore Marrocchi Daniele e del dirigente accompagnatore Bianchi Angelo. Altresì la Commissione Disciplinare ritiene che, al di là delle sanzioni eventualmente irrogabili all’Arbitro da parte dell’AIA, il direttore di gara Ventura Roberto della sezione di Rieti abbia contravvenuto alle norme del codice di Giustizia Sportivo in quanto ha volontariamente omesso di riportare nel referto di gara l’espulsione a carico del calciatore Marrocchi Daniele ed ha poi integrato il detto referto riportando l’espulsione del calciatore Rossi Matteo benché ben sapesse che lo stesso non aveva subito alcun provvedimento disciplinare, con ciò inducendo in errore gli Organi Disciplinari della F.I.G.C. e creando grave turbativa allo svolgimento del campionato.

Tutto ciò premesso la Commissione Disciplinare territoriale

DELIBERA

Di accogliere il reclamo e per l’effetto di annullare totalmente la decisione impugnata, sia in ordine all’applicazione della punizione sportiva della perdita della gara, sia in ordine alle sanzioni disciplinari a carico della società e dei tesserati, ripristinando il risultato acquisito sul campo

TORPEDO RIETI - AZZURRA GRECCIO 2009 0-2

Di trasmettere gli atti del procedimento alla Procura Federale della F.I.G.C. affinchè provveda al deferimento alla Commissione Disciplinare territoriale del calciatore Marrocchi Daniele e del dirigente Bianchi Angelo, tesserati per l’Azzurra Greccio 2009 e della società Azzurra Greccio 2009, nonché dell’Arbitro effettivo della sezione di Rieti Ventura Roberto.

La tassa reclamo va restituita.

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