COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web:  e sul www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 133  del 29/04/2010 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO DEL CALCIATORE BALDAZZI MILO AVVERSO IL PROVVEDIMENT

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web:  e sul www.crlazio.it

Comunicato Ufficiale N° 133  del 29/04/2010

Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale

RECLAMO DEL CALCIATORE BALDAZZI MILO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 30. 06. 2013 ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ROMA CON IL COMUNICATO UFFICIALE N. 45 DELL’ 1. 04. 2010

(GARA UNIPOMEZIA TEAM NUOVA FLORIDA DEL 28. 03. 2010 CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA ROMA)

Il calciatore indicato in epigrafe con il presente ricorso sostiene che quanto riportato dall’ arbitro nel proprio rapporto non corrisponde al fatto realmente accaduto. Il Baldazzi ci tiene a precisare che in un momento delicato della partita in cui chiedeva spiegazioni all’ arbitro su alcune decisioni si faceva prendere dal nervosismo e  lo colpiva con uno schiaffo non violento, riconoscendo di aver sbagliato e di ammettere che si è trattato di un gesto deplorevole per il quale chiede scusa al direttore di gara. Ritiene comunque che la squalifica inflittagli sia eccessiva, per cui chiede una riduzione della pena.

Questa Commissione di Disciplina Territoriale non ha trovato riscontro, dopo una attenta lettura degli atti di gara,in ordine a quanto riferito dal reclamante. Infatti l’ arbitro scrive che il calciatore Baldazzi Milo, al termine dell’ incontro, gli si avvicinava minacciosamente nell’ intento di colpirlo; successivamente, benché trattenuto dai compagni di squadra riusciva a divincolarsi ed a raggiungerlo con due lievi schiaffi. Nella circostanza assumeva altresì un comportamento gravemente offensivo e minaccioso riuscendo nuovamente a colpirlo con due schiaffi sul collo che gli causavano un forte e temporaneo dolore.

Dinanzi a tale refertazione così dettagliata, questo Organo Giudicante non ritiene di poter prendere in considerazione nemmeno parzialmente la richiesta avanzata dal calciatore in questione di riduzione della pena inflittagli, ritenendola del tutto congrua rispetto al grave comportamento tenuto dal Baldazzi nei confronti del direttore di gara.

Conseguentemente, questa Commissione di Disciplina Territoriale

DELIBERA

Di respingere il ricorso presentato dal calciatore BALDAZZI MILO e di confermare per l’ effetto la squalifica fino al  30. 06. 2013.

La tassa reclamo si incamera.

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