COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 133 del 29/04/2010 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ MAGLIANO ROMANO AVVERSO IL PROVVE
COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul www.crlazio.it
Comunicato Ufficiale N° 133 del 29/04/2010
Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale
RECLAMO DELLA SOCIETA’ MAGLIANO ROMANO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 31.12.2010 A CARICO DEL CALCIATORE CANCELLIERI ALESSIO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ROMA CON C.U. N. 45 DEL 1.4.2010
(Gara: MAGLIANO ROMANO – S. SATURNINO del 28.3.2010 – Campionato III Categoria Roma)
La Società MAGLIANO ROMANO, in merito alla squalifica in titolo, ha eccepito la rispondenza dei fatti addebitati al calciatore CANCELLIERI come descritti nel referto di gara con l’episodio, a suo dire, realmente accaduto in cui il citato giocatore, espulso per espressione blasfema, si sarebbe allontanato regolarmente dal terreno di gioco e vi sarebbe rientrato, a fine partita, per ritirare il documento e salutare l’arbitro.
La reclamante conclude chiedendo un riesame del caso e, successivamente, sentita da questa Commissione, ha ribadito l’estraneità dei cancellieri ai fatti riportati dall’arbitro insistendo per una congrua, sostanziale riduzione della squalifica.
E’ stato letto attentamente il rapporto di gara, da cui emergono chiaramente il comportamento del calciatore in questione nei confronti dell’arbitro - offese, minacce ed inseguimento contro il Direttore di gara e alla fine dell’incontro strattonamento dei suoi confronti, causandogli dolore – tali circostanze sono state puntualmente rappresentate dall’arbitro, compresa l’interruzione di due minuti per far allontanare il CANCELLIERI, talché non sorgono dubbi di sorta circa i fatti ascrittigli.
Stante quanto sopra, ritenute insussistenti le doglianze della reclamante, questa Commissione, considerata congrua la sanzione inflitta
DELIBERA
Di respingere il reclamo avanzato dalla Società MAGLIANO ROMANO e di confermare pertanto la squalifica fino al 31.12.2010 a carico del calciatore CANCELLIERI ALESSIO.
La tassa reclamo va incamerata.