COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web:  e sul www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 133  del 29/04/2010 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ ANGUILLARA AVVERSO I PROVVEDIMENTI AD

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web:  e sul www.crlazio.it

Comunicato Ufficiale N° 133  del 29/04/2010

Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale

RECLAMO DELLA SOCIETA’ ANGUILLARA AVVERSO I PROVVEDIMENTI ADOTTATI DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ROMA CON C.U. N. 48 DEL 15.4.2010

(Gara: PETRIANA – ANGUILLARA del 10.4.2010 – Campionato Jun. Prov. Roma)

Il reclamo presentato dalla Società  ANGUILLARA non può essere preso in considerazione in quanto ai sensi dell’art. 46 comma 5 del C.G.S.,  il ricorso stesso con il quale la Società ANGUILLARA ha chiesto la modifica del risultato conseguito sul campo, doveva essere trasmesso alla Società controparte con lettera raccomandata A.R.

Contravvenendo a tale norma, questa Commissione Disciplinare Territoriale

DELIBERA

Di dichiarare inammissibile il ricorso di cui trattasi confermando la decisione impugnata.

La tassa reclamo si incamera.

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it