COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web:  e sul www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 133  del 29/04/2010 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ ATLETICO CISTERNA AVVERSO I PROVVEDIM

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web:  e sul www.crlazio.it

Comunicato Ufficiale N° 133  del 29/04/2010

Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale

RECLAMO DELLA SOCIETA’ ATLETICO CISTERNA AVVERSO I PROVVEDIMENTI DI INIBIZIONE FINO AL 31.5.2010 A CARICO DEL SIG. ORBISAGLIA PIETRO, DI SQUALIFICA FINO AL 24.5.2010 A CARICO DEI CALCIATORI MORETTINI LORIS, D’ANGELO GIACOMO, GUASTAFERRO ANGELO E MANCINI TIZIANO ADOTTATI DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI LATINA CON C.U. N. 41 DEL 15.4.2010

(Gara: ATLETICO CISTERNA – GIULIANELLO CALCIO del 10.4.2010 – Campionato Jun. Prov. Latina)

Questa Commissione Disciplinare, visto gli atti ufficiali e letto il reclamo in epigrafe;

rilevato che quanto dichiarato dalla Società reclamante  non trova alcun riscontro nel referto di gara, che , come noto, assume la forza di prova privilegiata;

ritenuto pertanto che le sanzioni adottate nei confronti del Dirigente ORBISAGLIA PIETRO e dei calciatori D’ANGELO GIACOMO, MANCINI TIZIANO e GUASTAFERRO ANGELO possano essere solo lievemente ridotte in forza di un giudizio di adeguatezza rispetto alla gravità ed intensità delle espressioni ingiuriose ed irriguardose nonché genericamente minacciose nei confronti del Direttore di gara.

Rilevato invece che per quanto attiene al calciatore MORETTINI LORIS le risultanze del referto di gara porterebbero ad una sanzione ben più grave di quella effettivamente irrogata ma la Commissione non può esimersi dal rilevare come al reclamo sia allegata una denuncia orale sporta al Commissariato di P.S. di Cisterna di Latina dal calciatore MORETTINI corredata da un certificato medico rilasciato dal Pronto Soccorso di Cisterna di Latina che fornisce una versione  dei fatti totalmente contrastante, supportata peraltro dalla citata documentazione medica;

ritenuto quindi che per quanto attiene all’episodio che ha visto protagonisti l’arbitro e il calciatore MORETTINI fuori dall’impianto di gioco appare necessario il vaglio e l’approfondimento istruttorio della Procura Federale a cui vanno trasmessi gli atti del procedimento;

DELIBERA

Di sospendere il giudizio in relazione al calciatore MORETTINI LORIS rimettendo gli atti per un approfondimento istruttorio, come meglio descritto in parte motiva, alla Procura Federale.

Di accogliere parzialmente il reclamo in relazione alle sanzioni degli altri tesserati  che vanno fissate per il Dirigente ORBISAGLIA PIETRO inibizione fino al 15.5.2010, per i calciatori D’ANGELO GIACOMO, GUASTAFERRO ANGELO e MANCINI TIZIANO squalifica fino al 10.5.2010.

La tassa reclamo va restituita.

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