COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 133 del 29/04/2010 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ SPORTING ROMA CALCIO AVVERSO I PROVVE
COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul www.crlazio.it
Comunicato Ufficiale N° 133 del 29/04/2010
Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale
RECLAMO DELLA SOCIETA’ SPORTING ROMA CALCIO AVVERSO I PROVVEDIMENTI ADOTTATI DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ROMA CON C.U. N. 45 DEL 1°.4.2010
(Gara: SPORTING ROMA CALCIO – ATLETICO MORLUPO del 28.3.2010 – Campionato III Categoria Roma)
La Società in epigrafe, in sede di reclamo e di audizione diretta, esprime dubbi circa la regolare conclusione della gara citata in titolo e altresì chiede l’annullamento, o in subordine, la riduzione della squalifica fino al 30.9.2010 comminata dal Giudice Sportivo al proprio tesserato AVATO STEFANO.
Circa il primo aspetto sostiene la reclamante che l’arbitro, immotivatamente al 40mo del II tempo, avrebbe dichiarato, alla presenza di calciatori e Dirigenti di entrambe le squadre, di ritenere terminato l’incontro nonostante l’intestazione generale di proseguire fino al termine regolamentare.
Circa il calciatore AVATO, rea di aver preso l’arbitro per un braccio con forza offendendolo e minacciandolo sia nell’occasione della protesta per l’espulsione di un suo compagno di squadra, sia a fine gara, la reclamante afferma che i calciatore non è stato espulso, come di contro risulta dal referto arbitrale.
Questa Commissione ha proceduto all’analisi della documentazione agli atti, con speciale riferimento, come noto, al rapporto arbitrale, fonte primaria e basilare.
Dallo stesso si evince precisamente che la gara si è regolarmente conclusa, avendo avuto inizio alle ore 12.30 e termine alle 14.17.
Al riguardo, nel sottolineare che tale aspetto è di esclusiva pertinenza del direttore di gara e pertanto alcun dubbio può nutrirsi circa la regolare conclusione della gara, si rammenta comunque che eventuali reclami vertenti su tale specifico aspetto possono essere avanzati esclusivamente seguendo le procedure debitamente illustrate dall’art. 46 del C.G.S.
Circa la richiesta di rivisitare la sanzione inflitta al calciatore AVATO STEFANO, alcuna argomentazione viene addotta a difesa se non l’insussistenza del provvedimento di espulsione di contro effettivamente decretata dall’arbitro.
Da ciò è verosimile ritenere che la reclamante sostenga tale tesi, considerando la gara non terminata al 40mo del secondo tempo, a fronte del fatto che l’AVATO risulta espulso al 41mo del secondo tempo.
Effettuata tale premessa e come detto, risultando la gara regolarmente conclusa, ci si accinge a valutare la dinamica dei fatti che hanno determinato l’applicazione della sanzione della squalifica nei confronti del calciatore AVATO.
Dall’analisi condotta, si evince che l’atto incriminato e le contestuali frasi improprie pronunciate dal calciatore in occasione dell’espulsione di un suo compagno di squadra e per le quali anch’egli è stato espulso, possono essere ricondotte ad un unico, seppur eccessivo, ambito di protesta, conferendo pertanto all’evento un connotato di minor gravità che avrebbe potuto essere più consistente qualora l’AVATO non avesse reiterato all’arbitro minacce ed ingiurie, a fine gara.
Un quadro così come ora composto consente pertanto di ricostruire la dinamica dei gatti in una luce abbastanza diversa ma comunque tale da poter modulare la sanzione solo in termini di appena più lieve entità.
Per quanto sopra, questo Organo Giudicante
DELIBERA
Di accogliere il ricorso riguardante la squalifica del calciatore AVATO STEFANO e per l’effetto di ridurre la stessa dal 30.9.2010 al 30.6.2010.
La tassa reclamo va restituita.
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