COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 41 del 29/04/2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo Società Polisportiva San Leonardo G

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul

Comunicato Ufficiale N° 41 del 29/04/2010

Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale

Reclamo Società Polisportiva San Leonardo G.2 Camp. II Categoria Gir. R

Gara Pol. San Leonardo/Atl.Trezzano del 24.03.2010

C.U. n.35 del Comitato di Milano datato 01/04/2010

La società POLISPORTIVA SAN LEONARDO ha proposto reclamo avverso la decisione del GS che ha squalificato il proprio allenatore Murgia Maurizio fino al 30/11/2010.

La società POLISPORTIVA SAN LEONARDO ricorre a codesta Commissione Disciplinare chiedendo:

la riduzione della squalifica comminata al proprio tesserato in quanto il sig. Murgia Maurizio si sarebbe limitato a protestare in modo irriguardoso nei confronti del direttore di gara senza però tenere alcun comportamento violento o minaccioso.

La Commissione Disciplinare territoriale, preso atto che il reclamo è stato inviato nel termine di cui all’art.42 n.5 del CGS, rileva che: esaminato il referto arbitrale, fonte primaria e privilegiata di prova, si evince senza alcun dubbio che il Murgia Maurizio, allenatore della Polisportiva San Leonardo, in seguito ad una decisione arbitrale, entrava sul terreno di gioco e protestando vivacemente proferiva frasi irriguardose nei confronti del direttore di gara. Alla notifica del provvedimento disciplinare, il Murgia Maurizio si scagliava contro l’arbitro con l’intenzione di aggredirlo. Solo il pronto intervento del capitano della Polisportiva San Leonardo impediva che l’allenatore venisse a contatto con il direttore di gara. Successivamente alcuni calciatori, non senza difficoltà, accompagnavano il Murgia Maurizio fuori dal terreno di gioco mentre lo stesso reiterava insulti e minacce. Differentemente da quanto sostenuto dall’odierna ricorrente l’arbitro, sentito telefonicamente a maggiori chiarimenti, ha confermato i fatti descritti nel referto specificando altresì che l’allenatore della Polisportiva San Leonardo, entrava sul terreno di gioco con la chiara intenzione e volontà di aggredirlo. Veniva però bloccato da alcuni calciatori ad una distanza di un paio di metri dal direttore di gara. Distanza perfettamente compatibile con la volontà di porre in essere l’aggressione. Anche a fine gara, quando l’arbitro si dirigeva verso gli spogliatoi, il Murgia Maurizio tentava nuovamente di avvicinarsi al direttore di gara ma veniva prontamente bloccato da alcuni calciatori.

Pertanto, vista la dinamica dei fatti e il reiterato comportamento tenuto dal Murgia Maurizio, tenuto conto anche degli abituali parametri di valutazione della presente Commissione, la sanzione comminatagli dal Giudice Sportivo appare equa e meritevole di conferma.

Tanto premesso e ritenuto la Commissione Disciplinare Territoriale

RIGETTA

il reclamo proposto e dispone ex art.29 n.13 del CDS di incamerare la relativa tassa.

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