COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it  sul Comunicato Ufficiale N° 175 del 28/04/2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO JOMMI SPORTING CLUB S.R.L. avverso decisioni merito g

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it  sul

Comunicato Ufficiale N° 175 del 28/04/2010

Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale

RECLAMO JOMMI SPORTING CLUB S.R.L. avverso decisioni merito gara non disputata Civitas C5 – Jommi Sporting Club, dell’11.4.2010 – Campionato Provinciale di Calcio a Cinque, serie “D”, girone “H” – Com. Uff.  n. 57 del 14.4.2010 della Delegazione Provinciale di Macerata.

  Il Giudice Sportivo presso la Delegazione Provinciale di Macerata, esaminati gli atti ufficiali relativi alla mancata disputa dell’incontro in esame per la ritardata presentazione della Società ospitata, applicava alla reclamante, rigettandone il gravame, la sanzione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 6 a 0 e la penalizzazione di un punto in classifica.

  Avverso la predetta delibera la Jommi Sporting Club S.r.l. ha proposto rituale reclamo, riproponendo in questa sede le stesse argomentazioni dedotte in primo grado, insistendo nella richiesta di ripetizione dell’incontro, asserendo, anche avanti questa Commissione, che allo scadere del tempo di attesa, la propria squadra era presente con cinque calciatori, di cui tre in tenuta di gara già pronti per giocare e due che si stavano preparando.

  Sentito a chiarimenti, l’arbitro ha ulteriormente confermato che alla scadenza del tempo di attesa, per la squadra ospite, era presente un solo calciatore e lo stesso non presentò la lista di gara. Solo dopo alcuni minuti, arrivarono altri calciatori con la relativa distinta.

Motivi della decisione

  La Commissione, letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali di gara, ascoltati l’arbitro e la reclamante, udito in camera di consiglio il Giudice relatore, ritiene che il gravame non possa essere accolto.

  Risulta provato che la squadra della Jommi Sporting Club S.r.l. non si è presentata nel tempo regolamentare di attesa.

  A norma dell’art. 54 delle NOIF le squadre hanno l’obbligo di presentarsi in campo all’ora fissata per l’inizio dello svolgimento della gara. Nel caso di ritardo, fatte salve le sanzioni irrogabili dagli organi disciplinari ove il ritardo stesso sia ingiustificato, l’arbitro deve dare comunque inizio alla gara purchè le squadre si presentino in campo in divisa di giuoco entro un termine pari alla durata di un tempo della gara.

  Nel caso di specie, alle ore 15,30, cioè trenta minuti dopo il previsto orario di inizio dell’incontro – ore 15,00 come da Com. Uff. nr. 37 del 20 gennaio 2010 della competente Delegazione Provinciale - pari ad un periodo di gara, per la squadra ospite era presente un solo calciatore.

  Appare pienamente condivisibile il rifiuto dell’arbitro di dare, comunque, inizio alla gara, come richiestogli, anche dopo la scadenza del predetto termine di attesa.

  In conclusione, deve ritenersi la correttezza della decisione impugnata, la quale si sottrae ad ogni censura e fornisce una chiave di interpretazione regolamentare che viene condivisa da questo Collegio.

P.Q.M.

la Commissione respinge il reclamo come innanzi proposto dalla Jommi Sporting Club S.r.l. ed ordina incamerarsi la relativa tassa.

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