COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 74 del 29 Aprile 2010 Delibera della Commissione Disciplinar

COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul

COMUNICATO UFFICIALE N° 74

del 29 Aprile 2010

Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale

a) Reclamo Societa’ A.S. D. OLYMPIC COLLEGNO avverso le

decisioni del Giudice Sportivo pubblicate al punto 4.1.3 sul

Comunicato Ufficiale n. 66 del 08.04.2010 del Comitato Regionale

Piemonte e Valle d’Aosta, in relazione alla gara ROLETTO VAL

NOCE – OLYMPIC COLLEGNO del 01.04.2010, Campionato

Prima categoria - girone E

La società Olympic Collegno ha proposto ricorso avverso il provvedimento disciplinare

della squalifica per quattro gare a carico del proprio calciatore sig. CAPODICI Ignazio ed

alla sanzione pecuniaria a carico della Società di € 200 in riferimento alla gara in

oggetto.

Il reclamo non viene preso in esame in quanto ai sensi dell’ art. 46 comma 4 del Codice di

Giustizia Sportiva è stato inviato tramite fax in data 17 aprile 2010 e pertanto oltre il

settimo giorno successivo al 08aprile 2010 , data di pubblicazione del comunicato n. 66

con il quale sono state rese note le decisioni impugnate.

Pertanto la Commissione Disciplinare delibera :

• di dichiarare inammissibile il proposto ricorso;

• di disporre l’addebito alla società A.S.D. OLYMPIC COLLEGNO l’ammontare

della relativa tassa reclamo di € 130,00 che non risulta versata.

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