COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 74 del 29 Aprile 2010 Delibera della Commissione Disciplinar
COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 74
del 29 Aprile 2010
Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale
a) Reclamo Societa’ A.S. D. OLYMPIC COLLEGNO avverso le
decisioni del Giudice Sportivo pubblicate al punto 4.1.3 sul
Comunicato Ufficiale n. 66 del 08.04.2010 del Comitato Regionale
Piemonte e Valle d’Aosta, in relazione alla gara ROLETTO VAL
NOCE – OLYMPIC COLLEGNO del 01.04.2010, Campionato
Prima categoria - girone E
La società Olympic Collegno ha proposto ricorso avverso il provvedimento disciplinare
della squalifica per quattro gare a carico del proprio calciatore sig. CAPODICI Ignazio ed
alla sanzione pecuniaria a carico della Società di € 200 in riferimento alla gara in
oggetto.
Il reclamo non viene preso in esame in quanto ai sensi dell’ art. 46 comma 4 del Codice di
Giustizia Sportiva è stato inviato tramite fax in data 17 aprile 2010 e pertanto oltre il
settimo giorno successivo al 08aprile 2010 , data di pubblicazione del comunicato n. 66
con il quale sono state rese note le decisioni impugnate.
Pertanto la Commissione Disciplinare delibera :
• di dichiarare inammissibile il proposto ricorso;
• di disporre l’addebito alla società A.S.D. OLYMPIC COLLEGNO l’ammontare
della relativa tassa reclamo di € 130,00 che non risulta versata.