COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 74 del 29 Aprile 2010 Delibera della Commissione Disciplinar

COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul

COMUNICATO UFFICIALE N° 74

del 29 Aprile 2010

Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale

b) Ricorso della società A.S.D. PRO VILLAFRANCA avverso

decisione del Giudice Sportivo inclusa in C.U. n. 41 del 8.4.2010

della Delegazione Provinciale di Asti, in relazione alla gara PRO

VILLAFRANCA – PRO VALFENERA disputata in data 28.3.2010,

Campionato di II Categoria Girone P

Con ricorso inviato in data 12.4.2010 la Società PRO VILLAFRANCA si duole del

provvedimento con cui il Giudice Sportivo ha sanzionato con la squalifica per cinque gare

il giocatore AIT YOUSSEF Faical e ne chiede la revoca.

La società ricorrente non contesta il referto arbitrale ma asserisce che il giocatore

responsabile dei fatti descritti sarebbe il n. 17 DE MASTO. Il calciatore sanzionato, come

risulta dal referto medesimo, era stato sostituito al 34’ del secondo tempo.

Il ricorso è infondato e non merita accoglimento.

Giova preliminarmente ricordare che, nel giudizio sportivo il referto arbitrale costituisce

piena prova e non può essere disatteso da semplici dichiarazioni di diverso tenore (Art..

35 C.G.S).

Nel caso di specie, il rapporto del direttore di gara riferisce in modo puntuale e preciso la

condotta del giocatore colpito da sanzione. Nel supplemento di rapporto, inviato

tempestivamente al Giudice Sportivo competente, è stato precisato che l’espulsione

conseguente ai fatti avvenuti a fine gara “è stata riferita al capitano della sua squadra”.

Infine, al fine di acquisire notizie certe, questa Commissione ha provveduto ad

interpellare personalmente l’arbitro il quale ha precisato che l’AIT YOUSSEF ha iniziato la

propria condotta intimidatoria immediatamente dopo la sostituzione e ne ha poi ostacolato

con insulti, minacce e spintoni il rientro negli spogliatoi.

Per questi motivi la Commissione Disciplinare,

RIGETTA

il reclamo della società PRO VILLAFRANCA dichiarando la medesima tenuta al

pagamento della relativa tassa che non risulta versata

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