COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 57 del 29 Aprile 2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA
COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 57 del 29 Aprile 2010
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA
Gara: A.S.D. CARMIANO - A.C.D. OLIMPICA SURANO dell’11 Aprile 2010. (Reclamo della Società A.S.D.
CARMIANO in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico della società per
l’ammenda di € 700,00 di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 54 del 15 Aprile 2010 del
Comitato Regionale Puglia.
- Esaminati gli atti ufficiali;
- letto il reclamo a margine citato;
- considerato che la sanzione inflitta dal primo giudice si appalesa adeguata ai rilievi mossi dalla società
reclamante in considerazione della contestata recidiva per cui non può accedersi ad alcuna modifica del
provvedimento impugnato
P.Q.M.
D E L I B E R A
- respingersi il reclamo proposto dalla società A.S.D. CARMIANO e per l’effetto addebitare la relativa tassa
sul conto della società.