COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 57 del 29 Aprile 2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA

COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul

Comunicato Ufficiale N° 57 del 29 Aprile 2010

Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale

CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA

Gara: A.S.D. CARMIANO - A.C.D. OLIMPICA SURANO dell’11 Aprile 2010. (Reclamo della Società A.S.D.

CARMIANO in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico della società per

l’ammenda di € 700,00 di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 54 del 15 Aprile 2010 del

Comitato Regionale Puglia.

-  Esaminati gli atti ufficiali;

-  letto il reclamo a margine citato;

-  considerato che la sanzione inflitta dal primo giudice si appalesa adeguata ai rilievi mossi dalla società

reclamante in considerazione della contestata recidiva per cui non può accedersi ad alcuna modifica del

provvedimento impugnato

P.Q.M.

D E L I B E R A

-  respingersi il reclamo proposto dalla società A.S.D. CARMIANO e per l’effetto addebitare la relativa tassa

sul conto della società.

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