COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:  www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 439 del 27.04.2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO D

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2009/2010 - Decisione pubblicata sul sito web:  www.figc-sicilia.it e sul

COMUNICATO UFFICIALE N. 439 del 27.04.2010

Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI:

Sig. Motisi Giuseppe (Presidente A.S.D Agrigentina )

Società A.S.D Agrigentina ( Ag)

Procedimento 262/A2

Considerato che la Procura Federale con nota 668 09-10  del 04 Marzo 2010 debitamente notificata alle parti in epigrafe indicate ha deferito innanzi questa Commissione Disciplinare le stesse per rispondere delle violazioni di cui agli art.1 comma 1)  C.G.S.  in relazione all’articolo 38  comma 1) N.O.I.F. nonché  art. 4 comma 1) C.G.S.

Rilevato che le parti deferite sono state debitamente convocate all’udienza dibattimentale che ha avuto luogo Martedì 30 Marzo 2010 con inizio alle ore 15,30.

Dato atto che alla predetta udienza le parti deferite non si sono presentate.

Sentito il rappresentante la Procura Federale il quale ha concluso con la richiesta: “ritenere responsabili le parti rinviate a giudizio, di quanto loro addebitato infliggendo al Sig. Motisi Giuseppe la inibizione per mesi 1 (uno); alla società A.S.D Agrigentina l’ammenda di € 200,00 (duecento) ”.

Raccolte quanto richiesto dalle parti deferite: la società deferita ha prodotto memoria difensiva con la quale si oppone al deferimento in esame, sostenendo il regolare tesseramento del tecnico avvenuto con raccomandata del 10 Ottobre 2009.

Ritenuto che: acquisito il tabulato del Settore Tecnico dallo stesso si evince che il tesseramento del tecnico Sig. Criscenzo Ignazio ha decorrenza dal 30 Novembre 2009.

DELIBERA

Di ritenere responsabili dei capi di imputazione loro ascritti, di cui all’atto di rinvio a giudizio debitamente notificato agli interessati, in epigrafe indicati e singolarmente specificati, infliggendo:

al Sig. Motisi Giuseppe (Presidente A.S.D Agrigentina)  la inibizione, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.19 punto 1 lettera h C.G.S. per mesi 1 (uno); alla società A.S.D Agrigentina, a titolo di responsabilità diretta, l’ammenda di € 200,00 (duecento).

La presente delibera va notificata alle parti interessate ed alla Procura Federale.

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