COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 141 del 28 Aprile 2010
COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 141 del 28 Aprile 2010
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
RECLAMO n° 113 della Società GEOS SPORTING CLUB
avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Distrettuale di Rossano di cui al Comunicato
Ufficiale n°40 del 07.04.2010 (omologazione del risultato della gara Geos Sporting Club - Sporting Toscano Club del
20.03.2010-Giovanissimi Provinciali Calcio a 5).
LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE
letti gli atti ufficiali e il reclamo;
sentito il rappresentante della Società ricorrente;
RILEVA
che ai sensi dell’art.43, comma 6, delle N.O.I.F. della F.I.G.C., la mancata osservanza di quanto prescritto dallo stesso articolo 43 in
merito alla tutela medico sportiva, comporta il deferimento dei responsabili alla Commissione Disciplinare a cura del Presidente
Federale.
P.Q.M.
rigetta il reclamo e rimette gli atti al Presidente del Comitato Regionale Calabria Federale per gli adempimenti di competenza in
merito al deferimento.
Dispone di incamerarsi la tassa reclamo.