COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 141 del 28 Aprile 2010
COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 141 del 28 Aprile 2010
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
RECLAMO n° 117 della Società A.S. CATAFORIO
avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Reggio Calabria di cui al
Comunicato Ufficiale n°50 del 15.04.2010 (punizione sportiva della perdita della gara Cataforio-San Roberto del 11.04.2010-
con il punteggio di 0-3- Campionato 2^Categoria; ammenda di € 150,00).
LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE
letti gli atti ufficiali e il reclamo;
ritenuto che, dall’esame del referto arbitrale, risulta in maniera chiara ed inconfutabile che la gara non si è potuta svolgere perché le
porte del terreno gioco erano: una sprovvista della rete e l’altra presentava uno squarcio, sempre della rete, per circa tre quarti;
che detta situazione, per come dichiarato dal custode del campo ai Carabinieri di Cataforio, sarebbe stata messa in atto da ignoti tra
giorno 10 aprile 2010 e giorno 11 aprile 2010.
Ciò non di meno, detta circostanza non comporta l’esclusione di responsabilità in capo alla Società ricorrente, che avrebbe dovuto
usare quella diligenza del buon padre di famiglia, indispensabile in prossimità di eventi importanti come la disputa di una partita del
Campionato di L.N.D..
Considerato che la sanzione inflitta dal primo giudice è congrua ed adeguata;
P.Q.M.
rigetta il reclamo e dispone incamerarsi la relativa tassa.