COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 141 del 28 Aprile 2010
COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 141 del 28 Aprile 2010
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
RECLAMO n° 55 della Società F.C. CATANZARO LIDO 2004
avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n° 75
del 10.12.2009 (annullamento del giudizio, di primo grado, di rigetto del reclamo avverso la regolarità della gara A.S.D. San Giovannello – F.C. Catanzaro Lido del 28.11.2009 per posizione irregolare di calciatore dell’A.S.D. Giovannello).
LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE
Letti il reclamo e gli atti ufficiali, in particolare la relazione d’Indagine n° 332 della Procura Federale;
RILEVA
la particolare complessità delle indagini, che si richiedevano nel caso che occupa, aveva imposto alla Commissione Disciplinare
Territoriale, nella seduta dell’11 gennaio 2010, la trasmissione degli atti alla Procura Federale con contestuale sospensione del
giudizio.
La Procura ha espletato le opportune indagini e trasmesso le relative risultanze alla predetta Commissione per il seguito di
competenza.
La F.C. Catanzaro Lido 2004 sostiene che alla gara in epigrafe ha preso parte il calciatore Davide Crupi, squalificato, invece del
calciatore Di Bona Damiano presente in distinta.
Le minuziose indagini espletate dal Collaboratore della Procura Federale hanno confermato la legittimità dell’assunto della
reclamante. L’elemento di prova predominante in tal senso appare “il chiaro, netto, inequivocabile ed acclarato riconoscimento nel
confronto del 22.03.2010 da parte dell’Arbitro del giocatore Crupi Davide come il giocatore, che seppur squalificato, ha partecipato
alla gara al posto di Damiano Di Bona”.
Conforta ulteriormente la veridicità della tesi, laddove ciò fosse necessario, una serie di ulteriori elementi raccolti in fase di indagine
tra i quali è opportuno citare:
l’assoluta e totale “amnesia” da parte del Di Bona su qualsivoglia particolare riferito alla gara (colore della maglia propria e di
quello della divisa dell’arbitro, eventuali ammonizioni adottati dall’arbitro anche nei suoi confronti, formazione della propria
squadra, ecc..);
assenza dello stesso Di Bona negli spogliatoi della A.S.D. Giovannello immediatamente dopo la fine della gara all’atto del
tentativo di riconoscimento espletato dall’arbitro;
totale mancanza di collaborazione da parte dei dirigenti della A.S.D. Giovannello che avrebbero potuto richiamare il Di Bona, che
risiede a soli 200 metri dal campo di gioco, per fugare i dubbi sull’identità del calciatore che aveva preso parte alla gara;
riscontri fotografici presenti in atti (foto del Crupi sul sito www.palloneinrete.it che lo stesso ha confermato ritrarlo, foto scattata
dal tifoso del Catanzaro Lido al momento dell’entrata in capo delle squadre, foto effettuate dal Collaboratore della Procura ai due
calciatori).
Tutto quanto sopra esposto determina il convincimento da parte di questa Commissione che alla gara abbia partecipato il calciatore
Davide Crupi, squalificato, e, quindi, in posizione irregolare.
Il reclamo è, pertanto, da accogliere.
P.Q.M.
in accoglimento del reclamo irroga all’A.S.D. SAN GIOVANNELLO la sanzione della punizione sportiva della perdita della gara
(A.S.D. San Giovannello – F.C. Catanzaro Lido del 28.11.2009) con il punteggio di 0 – 6;
dispone accreditarsi la tassa sul conto della società reclamante;rimette gli atti alla Procura Federale per i consequenziali provvedimenti.