COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 97 del 29 Aprile 2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale 131
COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul
Comunicato Ufficiale n. 97 del 29 Aprile 2010
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
131. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO DI VICO ALFONSO – GARA MESSERCOLA 2005 / PARETE DEL
28.02.2010 – ATT. MISTA
La C.D.T., visti gli atti ufficiali, letto il reclamo, ascoltato l’arbitro a chiarimenti, osserva: deve innanzitutto
rilevarsi il rango di prova privilegiata attribuito, nell’ambito della procedura disciplinare dinanzi agli Organi di
Giustizia Sportiva, al referto arbitrale. Nel caso in esame, questa fonte di prova risulta idonea ad individuare
la responsabilità del reclamante, peraltro non essendo emersa alcuna incongruenza, anche in sede di
audizione personale del direttore di gara. Per il vero, quest’ultimo ha confermato in toto il referto stesso,
escludendo che il dirigente Di Vico Alfonso sia stato aggredito dai calciatori della squadra antagonista.
D’altro canto, il reclamante non ha offerto alcun elemento idoneo ad escludere, od a ridimensionare, la
propria responsabilità in relazione all’episodio contestatogli, particolarmente grave. Deve, infine, precisarsi
che l’atto di querela, allegato dal reclamante, non può di certo assurgere al rango di elemento probatorio,
trattandosi di mera dichiarazione personale del reclamante, priva del supporto di qualsivoglia elemento di
prova. Parimenti, non può annettersi valenza probatoria neppure al referto medico allegato al reclamo, in
ragione dell’innanzi precisata configurazione di fonte privilegiata di prova, che deve essere attribuita al
referto arbitrale ed alle dichiarazioni rese dal direttore di gara in sede di audizione presso questa
Commissione. Tuttavia, in una valutazione obiettiva della vicenda, non può non rilevarsi che la sanzione
inflitta dal Giudice Sportivo Territoriale (pur in considerazione della circostanza che il sig. Di Vico Alfonso, in
occasione della gara – della stessa giornata, ma del giorno solare precedente – della prima squadra della
medesima società, era stato gravato, dal G.S.T., con l’inibizione per un mese) appare, in una doverosa
comparazione con casi analoghi, commisurata per eccesso, pur nella considerazione dell’assoluta gravità
del comportamento del dirigente, che sconfina in un livello che si appalesa incompatibile con i canoni della
civiltà. Tanto premesso, per motivi di equità e di corrispondenza tra l’effettiva gravità (pur, si ribadisce,
decisamente rilevante) del comportamento del sig. Di Vico Alfonso e la sanzione, questa C.D.T. riduce
l’inibizione a tutto il 31.12.2010. P.Q.M.
DELIBERA
in parziale accoglimento del reclamo proposto dal sig. Di Vico Alfonso (presidente della società
Messercola 2005), di ridurre al 31.12.2010 l’inibizione a suo carico; nulla dispone in ordine alla tassa
reclamo, non versata.