COMITATO REGIONALE  CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web:  www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 97 del 29 Aprile 2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale 133

COMITATO REGIONALE  CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web:  www.figc-campania.it e sul

Comunicato Ufficiale n. 97 del 29 Aprile 2010

Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale

133. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO OLIVA FABIO – GARA MARIANELLA 3 SOCCER / TRILEM

WONDER LINE DEL 17.04.2010 – CALCIO A CINQUE – SERIE C1

La C.D.T., visti gli atti ufficiali, letto il reclamo ritualmente presentato, rileva l’infondatezza dell’atto. Invero,

dal referto arbitrale – che, per consolidata giurisprudenza, deve essere ritenuto fonte privilegiata di prova –

si rileva che il calciatore Oliva Fabio è stato espulso, in quanto profferiva parole ingiuriose nei confronti del

direttore di gara, all’atto della sanzione per fallo di gioco. Inoltre, successivamente al provvedimento

disciplinare, il calciatore medesimo, mentre si allontanava dal terreno di giuoco, continuava nel suo

atteggiamento antisportivo. La sanzione, irrogata in prime cure a carico del calciatore Oliva Fabio, appare

pertanto congrua ed adeguata, rispetto ai fatti contestati. D’altro canto, il calciatore reclamante non ha

prodotto alcun elemento, idoneo a confutare quanto specificato nel rapporto arbitrale. P.Q.M.

DELIBERA

di rigettare il reclamo proposto dal reclamante Oliva Fabio; dispone incamerarsi la tassa reclamo,

versata nella misura ridotta di euro 65,00, stabilita in ordine ai ricorsi prodotti dai tesserati.

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