COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 97 del 29 Aprile 2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale 130
COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul
Comunicato Ufficiale n. 97 del 29 Aprile 2010
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
130. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO ANACAPRI – GARA CO.G.AP. SAN SEBASTIANO / ANACAPRI
DEL 7.04.2010 – ATT. MISTA
La C.D.T., visti gli atti ufficiali, letto il reclamo proposto, rileva la parziale fondatezza dell’atto di
impugnazione. Preliminarmente rileva l’inammissibilità relativa alla richiesta di annullamento della perdita
della gara, in quanto non risulta che la copia del reclamo sia stata inviata alla società controparte.
Viceversa, ha fondamento la richiesta, per quanto attiene alla riduzione dell’ammenda, relativa alla rinuncia
alla gara. Invero, dagli atti d’ufficio risulta che la gara in epigrafe configuri la prima rinuncia, a carico della
società reclamante, ai sensi dell’art. 53 N.O.I.F., per cui l’ammenda va sanzionata in euro 150,00 e non in
euro 250,00. P.Q.M.
DELIBERA
di dichiarare inammissibile il reclamo nella parte riguardante la richiesta di annullamento della
perdita della gara con il punteggio di 0-3: di ridurre da euro 250,00 ad euro 150,00 l’ammenda a
carico della società reclamante, quale 1^ rinuncia; nulla dispone in ordine alla tassa reclamo, non
versata.