COMITATO REGIONALE  CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web:  www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 97 del 29 Aprile 2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale 127. DE

COMITATO REGIONALE  CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web:  www.figc-campania.it e sul

Comunicato Ufficiale n. 97 del 29 Aprile 2010

Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale

127. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO BATTIPAGLIESE – GARA BATTIPAGLIESE / REAL POSEIDON

DEL 21.02.2010 – ECCELLENZA

La C.D.T., visti gli atti ufficiali, letto il reclamo, ascoltati i tre Commissari di campo, rileva l’infondatezza

dell’atto d’impugnazione. Deve, invero, distinguersi quanto riportato, nei rispettivi referti, dai Commissari di

Campo (e da essi ribadito nelle dichiarazioni rese in sede di audizione), dalle inequivocabili puntualizzazioni

del direttore di gara. Quest’ultimo, invero, ha fatto riferimento ad episodi specifici, che prescindono dai fatti

evidenziati nel rapporto arbitrale. In via diretta, da un lato appare dimostrato che a fine gara, quando ormai

il direttore di gara, gli assistenti ed i calciatori delle due società erano rientrati negli spogliatoi, il

responsabile dell’ordine pubblico ha autorizzato l’apertura dei cancelli, per permettere ad alcuni tifosi di

portarsi sugli spalti per festeggiare la vittoria nella gara; dall’altro, però, è altrettanto indiscutibile (in quanto

segnalato dall’arbitro in modo puntuale e dettagliato) che, in una precisa contingenza, “entravano sulle

tribune circa cento sostenitori della Battipagliese, alcuni dei quali indossavano una casacca con su riportata

la scritta staff”. Ancor più grave, ed a maggior ragione incompatibile con l’obbligo di disputa della gara a

porte chiuse, appare quanto specificato dal direttore di gara in relazione al gravissimo episodio, registrato

nel referto arbitrale a proposito dell’allontanamento dal campo dell’allenatore della squadra ospite. In quella

contingenza, “alcuni” dei tifosi della società Battipagliese “lo seguivano lungo la rete di recinzione

circondante la fascia laterale, cercando di scavalcare la stessa, non riuscendovi grazie al pronto e

tempestivo intervento delle Forze dell’Ordine”. Sulla base di quanto precisato dal direttore di gara, si

desume la paradossale pretestuosità, oltre che l’infondatezza, del tentativo della società Battipagliese di

sostenere, pur al cospetto di episodi di cotale gravità, che, nella circostanza, fosse stato rispettato l’obbligo

di disputa della gara a porte chiuse. P.Q.M.

DELIBERA

di rigettare il reclamo presentato dalla società Battipagliese; dispone addebitarsi la tassa reclamo,

non versata, sul conto della società reclamante.

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