COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Comunicato Ufficiale N° 122 del 30/04/2010 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale JUNIORES PROVINCIALE
COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.figc-cru.it e sul
Comunicato Comunicato Ufficiale N° 122 del 30/04/2010
Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale
JUNIORES PROVINCIALE
NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.S.D. PALAZZO IN RIFERIMENTO ALLA
GARA PALAZZO – PROFIAMMA DISPUTATA IL 01.04.2010 A PALAZZO DI ASSISI - AVVERSO
LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 68 DELLA DELEGAZIONE
PROVINCIALE DI PERUGIA DATATO 08.04.2010 PUBBLICATO IN PARI DATA.
PER SQUALIFICA INFLITTA ALL’ALLENATORE BAGNETTI ANTONIO FINO AL 30.06.2012;
HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 30.04.2010, la seguente decisione.
NEI TERMINI proponeva reclamo la società, adducendo i seguenti motivi: richiesta di riduzione
della sanzione.
ALLA FISSATA riunione avanti questa Commissione era presente l’arbitro. Era altresì presente il
rappresentante della Società reclamante
motivi della decisione
SULLA SCORTA DEGLI ELEMENTI DI CUI SOPRA LA COMMISSIONE OSSERVA:
Dagli atti in nostro possesso appare chiaro ed inconfutabile l’atteggiamento violento ed
offensivo tenuto dal Sig. Bagnetti Antonio nei confronti del direttore di gara, accompagnato anche
da frasi blasfeme.
Comunque a parere di questa Commissione la sanzione inflitta dal G.S. al Sig. Bagnetti Antonio
può essere contenuta fino al 31.12.2011.
P.Q.M.
Accoglie il reclamo proposto dalla società A.S.D. Palazzo e riduce la squalifica inflitta
all’allenatore Bagnetti Antonio fino al 31.12.2011.
- DISPONE RESTITUIRSI LA TASSA DI RECLAMO.