CONI – Tribunale Nazionale di Arbitrato – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it  Lodo Arbitrale del  25 marzo 2010 promosso da: Sig. Lorenzo Marronaro e LS Pro Sport S.r.l. contro S.S. Lazio S.p.a. IL COLLEGIO ARBITRALE PROF. AV

CONI – Tribunale Nazionale di Arbitrato – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it  Lodo Arbitrale del  25 marzo 2010 promosso da: Sig. Lorenzo Marronaro e LS Pro Sport S.r.l. contro S.S. Lazio S.p.a.

IL COLLEGIO ARBITRALE

PROF. AVV. MAURIZIO BENINCASA – PRESIDENTE

PROF. AVV. MASSIMO ZACCHEO – ARBITRO

PROF. AVV. TOMMASO EDOARDO FROSINI – ARBITRO

nominato ai sensi del Codice dei Giudizi innanzi al Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport e Disciplina per gli Arbitri (“Codice”), nel procedimento prot. N. 1959 del 15 ottobre 2009 promosso da:

Sig. Lorenzo Marronaro, nato a Roma il 16 gennaio 1961 (C.F. MRRLNZ61A16H501W) ed ivi residente in Via Cassia n. 1279, in proprio e quale rappresentante pro tempore della LS Pro Sport S.r.l. (C.F. 08965031001), con sede in Roma, Via della Giustiniana n. 85/H rappresentato e difeso dagli Avv.ti Antonio Conte e Gabriele Zuccheretti, ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in Roma, Via Carlo Poma n. 4 (fax 06.37515020 / e.mail studioantonioconte@tiscali.it) istante

CONTRO S.S. Lazio S.p.a., in persona del suo Presidente del Consiglio di Gestione dott. Claudio Lotito, con sede in Formello (RM) Via Santa Cornelia n. 1000 (C.F. 80109710584), rappresentata e difesa dall’Avv. Gian Michele Gentile ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, Via G.G. Belli n. 27 (fax 06.3214048 / e.mail info@mereugentile.it) intimata

FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO

In data 24 giugno 2006 veniva sottoscritto tra il Sig. Lorenzo Marronaro e la S.S. Lazio S.p.a. un contratto di “mandato tra società e agente” volto al tesseramento del calciatore Massimo Mutarelli per le stagioni sportive 2006-2011. Tale contratto prevedeva una provvigione forfettaria a favore del Sig. Marronaro di € 1.500.000,00 da corrispondere in n. 2 rate di € 250.000,00 entro il 31 luglio 2006 e 31 luglio 2007; in n. 5 rate di € 200.000,00 entro il 1 aprile 2007, 1 aprile 2008, 1 aprile 2009, 1 aprile 2010, 1 aprile 2011. Le parti, nel sottoscrivere il predetto accordo, convenivano nelle “Clausole Aggiuntive” che «gli importi di cui al punto 2 non verranno corrisposti dalla S.S. Lazio S.p.a. in caso di recesso del contratto di prestazione sportiva ed in caso di cessione definitiva del calciatore a partire dalla stagione sportiva 2008/2009 ed anche in caso di risoluzione consensuale». Successivamente, in data 24 ottobre 2008, il Collegio Arbitrale presso la Lega Nazionale Professionisti dichiarava «risolto ex art. 12 A.C. il contratto di prestazione sportiva stipulato tra il Calciatore Massimo Mutarelli e la S.S. Lazio S.p.a.». Conseguentemente, Massimo Mutarelli, risolto il contratto con la società romana, in data 21 gennaio 2009 nel corso del mercato invernale sottoscriveva con il Bologna F.C. 1909 S.p.a. un contratto per le stagioni sportive 2009-2011. Con atto depositato in data 15 ottobre 2009 Prot. n. 1959, l’istante proponeva istanza di arbitrato, ex artt. 9 e ss del Codice, dinanzi al Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport; il Prof. Avv. Massimo Zaccheo veniva nominato quale Arbitro della parte istante; il Prof. Avv. Tommaso Edoardo Frosini quale Arbitro della parte resistente; tanto il primo quanto il secondo formulavano l’accettazione di cui all’art. 6, comma 5, del Codice; successivamente, veniva designato, di comune accordo tra gli Arbitri, quale Presidente del Collegio Arbitrale, il Prof. Avv. Maurizio Benincasa che, in data 4 novembre 2009 formulava l’accettazione ex art. 6, comma 5, del Codice. Pertanto, il Collegio Arbitrale risultava così composto: Prof. Avv. Maurizio Benincasa (Presidente del Collegio Arbitrale), Prof. Avv. Massimo Zaccheo (Arbitro), Prof. Avv. Tommaso Edoardo Frosini (Arbitro). Successivamente, veniva fissata la prima udienza per il giorno 19 novembre 2009 presso la sede dell’arbitrato. In quell’occasione veniva esperito infruttuosamente il tentativo di conciliazione. Il Sig. Marronaro formulava le seguenti conclusioni: «voglia il Collegio adito, previi gli accertamenti del caso, accertare e dichiarare che è diritto del ricorrente ottenere il pagamento della provvigione maturata in forza del mandato tra Società ed agente concluso con la S.S. Lazio S.p.a. il 24.06.2006 e di cui in narrativa; per l’effetto, condannare la S.S. Lazio S.p.a., in persona del suo legale rappresentante pro tempore, corrente in Roma, Via S. Cornelia 1000, al pagamento in favore della LS Pro Sport Srl della somma di € 240.000,00 (duecentoquarantamila/00), oltre interessi dal 01/04/2009 al soddisfo; con condanna della S.S. Lazio S.p.a. al pagamento delle spese di funzionamento del Collegio e di difesa». Con atto depositato in data 28 ottobre 2009 Prot. n. 2024 la S.S. Lazio S.p.a. si costituiva nel procedimento arbitrale «per resistere alle domande formulate, delle quali chiede il rigetto con vittoria di spese, competenze ed onorari». Dopo la prima udienza, svoltasi in data 19 novembre 2009, il Collegio - preso atto dell’eccezione sollevata dalla società intimata sull’incompetenza del Tribunale Nazionale dello Sport, ed avendo, comunque, constatato la disponibilità di entrambe le parti alla prosecuzione del giudizio mediante una modifica della clausola compromissoria del Regolamento degli Agenti dei Calciatori - si riservava invitando le stesse al deposito, entro il 16 dicembre 2009, della nuova clausola compromissoria. Successivamente, il Collegio, preso atto dell’avvenuto deposito in data 15 dicembre 2009, Prot. n. 2357, del nuovo accordo integrativo tra le parti, con ordinanza del 21 dicembre 2009 concedeva alle parti termine per il deposito di memorie autorizzate, fissando la seconda udienza per il giorno 26 febbraio 2010. In quella sede, si svolgeva l’udienza di discussione, all’esito della quale il Collegio si riservava la decisione. MOTIVI 1. I. Il Sig. Marronaro ricorre affinché gli venga riconosciuta la provvigione relativa alla quinta rata, con scadenza 1 aprile 2009, del contratto di mandato stipulato con la S.S. Lazio S.p.a. in data 24 giugno 2006. In particolare deduce quanto segue. L’istante denuncia la condotta della società convenuta, in quanto «non ha adempiuto l’impegno di spesa relativo alla V^ rata del contratto di mandato del 24/06/2006». Il Sig. Marronaro osserva che, a mente delle “Clausole Aggiuntive” del Mandato tra Società e Agente sono ben specificate «le uniche cause di esclusione dal pagamento del corrispettivo»: il recesso, la cessione del calciatore a partire dalla stagione 2008/2009 e la risoluzione consensuale. Nel caso di specie non ricorrerebbe alcuna delle ipotesi previste dalle parti a fondamento dello scioglimento del rapporto contrattuale. Inoltre, reputa la parte istante, «il fatto stesso che siano state indicate solo TRE cause e che sia stata avvertita l’esigenza di specificarle nel dettaglio (cessione a partire dalla stagione sportiva 2008/2009, risoluzione consensuale) è indice sicuro di quanto le Parti avessero voluto riferirsi esclusivamente ad esse ed ai relativi istituti sottostanti». Conseguentemente, osserva la difesa di parte istante, «dettagliando tre ipotesi precise e tassative, all’interprete è preclusa qualsiasi ulteriore operazione che si prefigga il fine di estenderle per via analogica». II. Il Sig. Marronaro, nella propria memoria autorizzata, ferma la tesi sopra sintetizzata, osserva, altresì, «in via di estremo subordine», che il riferimento al «“recesso del contratto”» possa essere stato eventualmente inteso dalle parti quale «causa di scioglimento dell’accordo principale, cadendo in un clamoroso errore di “nomenclatura”». Per il Sig. Marronaro tale interpretazione, volta ad ricondurre al “recesso del contratto” la risoluzione giudiziale del rapporto contrattuale, non farebbe, comunque, venir meno il diritto al pagamento della somma reclamata. Tra l’altro, la difesa di parte istante fa anche propria la tesi di controparte circa il collegamento del contratto di mandato a quello di lavoro sportivo per giungere alla conclusione che «il contratto principale (quello di lavoro) sia stato risolto per colpa della stessa Società, come sancito dal lodo della L.N.P.». Conseguentemente, «anche nel contratto collegato», continua il Sig. Marronaro, «quella stessa colpa deve considerarsi alla base dell’evento (“recesso”) previsto come ipotesi di esonero dalla prestazione e, quindi, mutatis mutandis, dell’inadempimento della Società»; con la propria condotta illecita, infatti, la società sportiva «ha creato le condizioni per sottrarsi al pagamento del corrispettivo». «Pertanto, volendo correttamente conferire un qualche significato alla clausola negoziale in parola, si può concludere che le Parti abbiano si condizionato il corrispettivo al persistere del rapporto di lavoro con il Calciatore, facendo salvi, tuttavia, gli ordinari principi in materia di responsabilità contrattuale e di riferibilità della colpa». 2. La S.S. Lazio S.p.a., con la propria memoria di costituzione, chiede il rigetto delle domande formulate dal Sig. Marronaro. I. In primo luogo, la società deduce come «esaminando le scadenze dei pagamenti, appare di tutta evidenza che le parti hanno legato la provvigione all’agente alla permanenza del rapporto di lavoro sportivo tra società e calciatore». Conseguentemente, osserva l’intimata, la rata per cui oggi è lite «si riferisce alla stagione 2008/2009 ed aveva come presupposto il mantenimento del rapporto di lavoro società/calciatore per tale stagione; in realtà tale rapporto si è sciolto, su richiesta del Mutarelli, all’inizio della detta stagione sportiva, con il lodo del 24 ottobre 2008». Pertanto, conclude la S.S. Lazio S.p.a., l’intento voluto dalla parti, con la sottoscrizione della clausola aggiunta al testo standard, è stato quello di concordare «che se il giocatore fosse andato via definitivamente dalla Lazio dopo l’inizio della stagione 2008/2009 gli importi di cui al punto 2 non [sarebbero stati] pagati». In questo modo, la difesa della parte intimata legge nelle “Clausole Aggiuntive” ipotesi non precise e tassative e, con riferimento al “recesso del contratto”, «un’ipotesi giuridicamente inesistente», dal momento che si riferirebbe, invece, alla cessazione del rapporto di lavoro tra atleta e società. Così argomentando, la S.S. Lazio S.p.a. sostiene che la cessazione di efficacia del contratto «si realizza anche con la risoluzione giudiziale, quale ipotesi alternativa alla risoluzione consensuale contrattualmente prevista, comunque influente sul contratto di lavoro perché anche questa ne fa cessare definitivamente gli effetti». II. In secondo luogo, la difesa della società resistente non condivide l’assunto di controparte volto ad addebitare alla S.S. Lazio S.p.a. sia la responsabilità della cessazione del rapporto di lavoro sportivo, sia, conseguentemente, la responsabilità per il mancato pagamento della quinta provvigione a favore del Sig. Marronaro. Ciò non può essere condiviso in quanto, osserva la S.S. Lazio S.p.a., «le parti hanno legato la cessazione del pagamento dei ratei di provvigione inerenti al loro rapporto, a partire da una certa data in poi – la stagione 2008/2009 – ad un fatto specifico: il mantenimento del rapporto di lavoro sportivo tra il Mutarelli e la società». 3. I. Preliminarmente, il Collegio rileva la propria competenza a decidere la controversia in parola, alla luce dell’accordo integrativo del 1 dicembre 2009 depositato dalle parti all’esito dell’eccezione di incompetenza formulata dalla parte resistente. II. Venendo al merito della controversia, occorre muovere dal testo della clausola aggiuntiva e procedere, facendo applicazione dei criteri ermeneutici dettati dal legislatore in materia contrattuale, alla sua interpretazione. Il testo negoziale condiziona risolutivamente il pagamento delle rate del corrispettivo per lo svolgimento dell’attività di mandato agli eventi indicati con le seguenti formule linguistiche: a) «recesso del contratto di prestazione sportiva»; b) «cessione definitiva del calciatore a partire dalla stag. sportiva 2008/2009»; c) «risoluzione consensuale». L’attenzione del Collegio, evidentemente, deve essere rivolta all’ipotesi sub a) poiché appaiono inconferenti rispetto al caso di specie le ipotesi sub b) e c). Facendo applicazione del criterio ermeneutico letterale l’interprete attinge, con una certa serenità, alla conclusione che con la clausola in questione – riferendosi esclusivamente all’ipotesi sub a) – le parti abbiano inteso prevedere, come causa di cessazione dell’obbligo di versare i ratei di corrispettivo non ancora pagati, il «recesso contrattuale». Il lemma recesso avrebbe un contenuto di significato tecnicamente determinato e, nel caso di specie, non si sarebbe inverata alcuna ipotesi di recesso contrattuale nel rapporto tra il giocatore Mutarelli e la società sportiva resistente. Occorre, tuttavia, considerare che il testo della clausola potrebbe autorizzare un diverso risultato ermeneutico. Si potrebbe, infatti, sostenere che il lemma «recesso» e, più ancora, il sintagma «recesso del contratto» debbano essere riferiti non esclusivamente all’ipotesi tecnicamente tipizzata del recesso contrattuale, bensì a qualunque ipotesi in cui il contratto tra la società calcistica e il giocatore possa cessare – ex tunc o ex nunc – di produrre i propri effetti. Rientrerebbero in questa ipotesi, ad esempio, l’annullabilità o la nullità del contratto, la risoluzione diversa da quella consensuale (per la quale, appunto, vi è una espressa previsione) quale, ad esempio, per inadempimento o per impossibilità sopravvenuta della prestazione. Le considerazioni svolte in ordine alle due possibili opzioni interpretative palesano l’esistenza di un dubbio ermeneutico che apre la strada all’applicazione dei criteri contenuti negli artt. 1367 ss. cod. civ. volti, appunto, a dare un ausilio all’interprete nell’ipotesi in cui l’analisi del testo e del contesto contrattuale non conduca ad un «senso» appagante. Tra questi criteri vi è, appunto, quello ricavabile dall’art. 1367 cod. civ., rubricato «Conservazione del contratto», che impone all’interprete “dubbioso” di scegliere, tra due possibili risultati ermeneutici, quello che permette di conservare efficacia alla clausola piuttosto che quello che la esclude. Ebbene, se si volge lo sguardo al rapporto contrattuale tra società sportiva e calciatore, peraltro ampiamente tipizzato, non si riesce ad individuare alcuna ipotesi in cui l’una o l’altro possa esercitare il «recesso contrattuale». È evidente, quindi, che ove si intendesse il sintagma «recesso del contratto» in senso tecnico e restrittivo, la clausola in parola si rivelerebbe perfettamente inutile. L’utilità di tale clausola può, invece, essere garantita dalla diversa opzione interpretativa sopra prospettata verso la quale milita anche l’argomento, di per sé non dirimente, legato all’uso della preposizione «del» piuttosto che di quella «dal» per riferirsi al «contratto». Alla luce delle osservazioni svolte, il Collegio reputa che la clausola della quale si discute debba essere interpretata nel senso che l’obbligo di pagamento del residuo corrispettivo del contratto di mandato tra il Signor Lorenzo Marronaro e la società calcistica romana potesse venir meno nell’ipotesi di cessazione degli effetti – per qualunque causa – del contratto tra il giocatore Mutarelli e la S.S. Lazio. III. La clausola così interpretata, insieme con altri indici desumibili dal testo del contratto di mandato, lasciano intendere l’esistenza di un collegamento negoziale tra tale contratto e quello di prestazione sportiva. E, pertanto, in questa prospettiva deve leggersi la circostanza che le vicende effettuali del contratto con il calciatore spieghino conseguenze anche in quello tra l’agente e la società sportiva. Dunque, e traendo le conclusioni avuto riguardo alla domanda principale della parte istante, essa non può essere accolta poiché alcun obbligo contrattuale di pagare i ratei del corrispettivo non scaduto residua in capo alla società sportiva Lazio dopo lo scioglimento del rapporto tra il calciatore Mutarelli e la prima e in conseguenza degli effetti che tale scioglimento produce sul contratto di mandato. Peraltro, merita di essere valutato che opinando nel senso proposto dalla parte istante, sarebbe stato coerente richiedere in questa sede il versamento integrale del corrispettivo e non anche il solo rateo con scadenza 1 aprile 2009. 4. I. Il Collegio è, a questo punto, chiamato ad esaminare la domanda svolta dalla parte istante in via subordinata. Essa è fondata e merita accoglimento, sia pure nei termini che saranno di seguito esposti. Come perspicuamente rilevato dalla difesa della parte istante, nel momento in cui - accogliendo l’interpretazione fatta propria dal Collegio secondo la quale la clausola aggiuntiva per cui è causa debba intendersi riferita a tutte le ipotesi di scioglimento del rapporto contrattuale tra il calciatore e la società sportiva – si afferma l’estinzione dell’obbligo contrattuale di pagare i ratei del corrispettivo a scadere, occorre, necessariamente valutare la condotta della parte che ha determinato lo scioglimento e, di conseguenza, l’applicabilità della clausola aggiuntiva. Ebbene, è accertato che la risoluzione del contratto tra il calciatore Mutarelli e la S.S. Lazio sia stata determinata dall’inadempimento grave di quest’ultima, come emerge chiaramente dal lodo prodotto in giudizio. Una condotta illegittima, dunque, che spiega i propri effetti non solo nel rapporto negoziale sopra citato, ma, per effetto del collegamento contrattuale istituto con la clausola esaminata, anche nel contratto di mandato tra il Signor Marronaro e la S.S. Lazio, determinandone la cessazione di efficacia residua. Tale cessazione, tuttavia, è certamente fonte di danno per il Signor Marronaro riferibile alla condotta, imputabile, della S.S. Lazio. Tale danno, quindi, merita di essere risarcito. II. Si pone, tuttavia, il problema della quantificazione del danno risarcibile che la parte istante indica nella medesima misura del rateo con scadenza 1 aprile 2009 e, cioè, € 200.000,00. Il Collegio reputa di non poter aderire alla determinazione del danno risarcibile nella misura di € 200.000,00. Il Collegio, per contro, ritiene che sussistano le condizioni per procedere alla liquidazione in via equitativa, così come disposto dall’art. 1226 cod. civ. A tal riguardo, all’odierno giudicante sembra equo – proprio in ragione del configurato collegamento negoziale tra il contratto di prestazione sportiva e quello di mandato – determinare il danno subito dal Signor Marronaro (per effetto delle conseguenze sul contratto con la S.S. Lazio della condotta di quest’ultima nel rapporto con il giocatore Mutarelli) proprio con riferimento all’instaurazione da parte di quest’ultimo di un nuovo rapporto di prestazione sportiva. Dall’esame dei documenti versati in atti emerge che il giocatore Mutarelli ha instaurato un nuovo rapporto di prestazione sportiva con il Bologna a decorrere dal 21 gennaio 2009. Ebbene, considerato il periodo annuale intercorrente tra la scadenza della rata, regolarmente pagata al Signor Marronaro, del 1 aprile 2008 e quella, non pagata del 1 aprile 2009 – periodo durante il quale si sono verificate le circostanze oggetto del presente giudizio – alla data del 21 gennaio 2009 erano già trascorsi precisamente 10 mesi e 21 giorni. Tale ultimo periodo costituisce circa l’81% dell’arco temporale annuale sopra individuato. Sembra ragionevole ed equo limitare, quindi, a tale percentuale la misura del danno imputabile alla S.S. Lazio e, precisamente a € 162.000,00. In conclusione la S.S. Lazio deve esser condannata al pagamento in favore della parte istante della somma complessiva di € 162.000,00 (centosessantaduemila/00). Tale somma deve essere maggiorata dell’IVA, se dovuta per legge. 5. Tutte le altre domande e/o eccezioni debbono intendersi assorbite. L’originalità della questione trattata giustifica la compensazione integrale delle spese di lite e di funzionamento del Collegio, liquidate nel dispositivo. P.Q.M. il Collegio Arbitrale all’unanimità e definitivamente pronunciando nella controversia tra il Sig. Lorenzo Marronaro e la LS Pro Sport s.r.l., da un lato, e la S.S. Lazio S.p.a., dall’altro, (prot. 1959) 1. Accoglie parzialmente la domanda di arbitrato e, per l’effetto, condanna la S.S. Lazio s.p.a. al pagamento in favore della parte istante della somma complessiva di € 162.000,00 (centosessantaduemila/00), oltre IVA se dovuta per legge. 2. dichiara interamente compensate tra le parti le spese per assistenza difensiva nonché le spese per diritti degli Arbitri e del Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport; 3. liquida gli onorari degli Arbitri nella misura determinata con separata ordinanza; 4. dichiara entrambe le parti solidamente tenute al pagamento dei diritti degli Arbitri, salva rivalsa tra le stesse. Così deciso in Roma, il giorno 25 marzo 2010, in conferenza personale degli Arbitri e sottoscritto in numero di tre originali nei luoghi e nelle date di seguito indicati.

F.TO MAURIZIO BENINCASA

F.TO MASSIMO ZACCHEO

F.TO TOMMASO EDOARDO FROSINI

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it