CONI – Tribunale Nazionale di Arbitrato – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it Lodo Arbitrale del 26 aprile 2010 promosso da: Associazione Dilettantistica Centro Sportivo Alberto Galli contro FIP – Federazione Italiana Pallacanestro e Axa Robur et Fides s.s.d.
CONI – Tribunale Nazionale di Arbitrato – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it Lodo Arbitrale del 26 aprile 2010 promosso da: Associazione Dilettantistica Centro Sportivo Alberto Galli contro FIP - Federazione Italiana Pallacanestro e Axa Robur et Fides s.s.d.
LODO ARBITRALE
IL COLLEGIO ARBITRALE
AVV. SERGIO SANTORO – PRESIDENTE
AVV. DARIO BUZZELLI - ARBITRO
PROF. AVV. MAURIZIO CINELLI – ARBITRO
nominato ai sensi del Codice dei Giudizi innanzi al Tribunale Nazionale di
Arbitrato per lo Sport e Disciplina per gli Arbitri (“Codice”), nel procedimento prot.
n. 2419 del 22 dicembre 2009, promosso da:
Associazione Dilettantistica Centro Sportivo Alberto Galli, codice FIP 000390,
codice fiscale - p. iva 01894510518, in persona del legale rappresentante pro
tempore sig.ra Stefania Papini, con sede in San Giovanni Valdarno, via Bolzano
snc, fax 0559120272, elettivamente domiciliata in Roma, viale G. Mazzini n. Il,
presso lo studio dell'avv. Gianfranco Tobia e dell'avv. Mario Tobia
parte istante
contro
FIP - Federazione Italiana Pallacanestro, in persona del legale rappresentante
pro tempore sig. Dino Meneghin, con sede in Roma, via Vitorchiano n. 113 con I'
Aw. Prof. Guido Valori e l'Avv. Paola M..A. Vaccaro
e
Axa Robur et Fides s.s.d., in persona del legale rappresentante pro tempore sig. Stefano
Francesco Sardara, con sede in Sassari, viale Umberto n. 44, con gli avvocati Gian Mario
Dettori e Giovanni Cherchi
parti intimate
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO
In data 14 novembre 2009 si disputava a San Giovanni Valdarno la gara tra la Otis
Associazione Dilettantistica Centro Sportivo Alberto Galli di San Giovanni Valdarno e l'Axa
Robur et Fides, valida per il girone E del Campionato dilettantistico di basket, serie C,
conclusa con il risultato di 70 - 67 in favore della Axa Robur et Fides .
In data 23 novembre 2009, veniva notificato alla Axa Robur et Fides il provvedimento
con il quale il Giudice Sportivo Nazionale le infliggeva la sanzione disciplinare della
perdita di tale gara per 20 - 0, essendo stato accertato "che la società Robur et Fides
Sassari vi ha iscritto, come allenatore, Antonio Elenio Salaris, non avendo la necessaria
qualifica di primo allenatore, e che, conseguentemente, lo stesso ha partecipato all'incontro in
posizione di tesseramento non regolamentare", violando pertanto l'art. 62 del Regolamento
Esecutivo della FIP.
Avverso tale provvedimento, la Axa Robur et Fides proponeva appello
dinanzi alla Commissione Giudicante Nazionale della FIP, la quale, in data 30
novembre 2009, accoglieva il ricorso, annullando in favore della società appellante la
sanzione della perdita della gara per 20 a 0 ed omologando la gara stessa con il
risultato conseguito sul campo favorevole alla Axa Robur et Fides .
Tale decisione è impugnata dalla Associazione Dilettantistica Centro Sportivo
Alberto Galli di San Giovanni Valdarno con ricorso 18 dicembre 2009, dinanzi il
tribunale nazionale di arbitrato per lo sport, sostenendosi l'esattezza della decisione
del giudice sportivo, sul punto della violazione accertata del regolamento ed in
particolare sulla circostanza che il signor Antonio Elenio Salaris fosse sprovvisto della
qualifica di primo allenatore dovendone, pertanto, conseguire la sanzione della perdita
della gara a tavolino.
Dopo che la commissione giudicante in data 23 dicembre 2009 ha depositato la
motivazione della propria decisione, la società ricorrente ha notificato motivi aggiunti,
nei quali ha ulteriormente ampliato le censure già vedute, depositando
successivamente memoria illustrativa del 10 marzo 2010.
Si è costituita la società sportiva Axa Robur et Fides, che ha controdedotto
puntualmente, eccependo tuttavia preliminarmente l'inammissibilità del
ricorso,sia per genericità, sia in relazione all'art. 5 del codice dei giudizi
dinanzi al tribunale nazionale di arbitrato per la sport, per non avere
adito la Corte federale, e comunque l'organo di secondo grado
competente a conoscere dell'impugnazione dei provvedimenti dalla
commissione giudicante.
Nel merito ha sostenuto che il signor Antonio Elenio Salaris in qualità di capo allenatore
per il settore giovanile, potesse rivestire tale qualifica anche per la prima squadra.
La medesima società resistente ha poi depositato ulteriori note difensive in data 10
marzo 2010 con le quali ha ulteriormente illustrato le proprie difese, con particolare
riferimento all'eccezione pregiudiziale proposta, dovendosi ritenere che il
provvedimento del giudice sportivo non avesse natura contenziosa.
Le memorie della società sportiva ricorrente insistono, viceversa, nell'accoglimento del
ricorso in esame, in riforma della decisione della commissione giudicante
La Federazione pallacanestro dal canto suo, insiste nella conclusione di rigetto ed
inammissibilità del ricorso in esame, con la conferma della decisione della
commissione giudicante.
Dopo l'esperimento del tentativo di conciliazione la causa è passata in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Non è fondata l'eccezione preliminare, dedotta dalle intimate, secondo cui avrebbe
dovuto preventivamente esperirsi il ricorso alla Corte federale, non essendo nella specie la
decisione del giudice sportivo nazionale, emessa da un organo di giustizia sportiva di
primo grado.
Infatti, secondo l'art. 68 del regolamento di giustizia FIP, "(Competenza della
Commissione Giudicante Nazionale quale Organo di secondo grado) - La Commissione
Giudicante Nazionale è competente a decidere i ricorsi in appello proposti contro: a) tutti i
provvedimenti in materia disciplinare adottati dai Giudici Sportivi Nazionali...". Secondo il
successivo art. 70, inoltre, la Corte federale è competente a decidere in grado di appello
dei ricorsi rivolti contro le decisioni della Commissione giudicante.
Ne consegue, trattandosi di provvedimento disciplinare del Giudice sportivo, che la
Commissione giudicante ha nella specie conosciuto della controversia in esame in grado
di appello, con la conseguente ammissibilità del ricorso in esame, avverso la decisione di
quest'ultima.
2. Il ricorso è altresì fondato nel merito.
Il fatto accertato dal giudice sportivo nazionale, e contestato alla società sportiva
resistente, è stato sinteticamente ammesso da quest'ultima, là dove a pag. 3 del ricorso
alla commissione giudicante nazionale, ammette che "gli ufficiali di campo, effettivamente,
unitamente agli arbitri, constatata l'esistenza del problema, si sarebbero dovuti limitare a
segnalare la situazione irregolare facendo presente che il signor Salaris non poteva
sedere in panchina".
Pertanto, sembra del tutto irrilevante l'argomento esaminato e ritenuto determinante nella
decisione della Commissione giudicante, secondo cui la partecipazione del sig.
Antonio Elenio Salaris nel ruolo e con la qualifica di primo allenatore della Axa
Robur et Fides nella gara di cui trattasi, avrebbe dovuto essere considerata
regolare in virtù di quanto disposto dall'art. 46, comma 6, del Regolamento
Esecutivo della FIP, che prevede che «il tesseramento gare in qualità di "Capo Allenatore"
può essere concesso anche ad uno degli "Aiuto Allenatori"che avrà la possibilità, in casi del
tutto eccezionali e soltanto per una gara durante l'intera stagione sportiva, di essere regolarmente
iscritto a referto in qualità di "Capo Allenatore"».
Infatti, potendosi prescindere dalla questione se tale norma sia applicabile soltanto alle
gare dei campionati di professionisti ovvero anche a quelle di dilettanti, deve ritenersi che
nella specie la citata disposizione presuppone che la società sportiva che voglia avvalersi
di tale eccezionale possibilità, debba necessariamente dichiarare espressamente, e
comunque prima dell'inizio della gara, di volersene avvalere, ai fini della regolare iscrizione
a referto di un “aiuto allenatore”, quale “capo allenatore” per una determinata gara.
Secondo le disposizioni organizzative annuali 2009-2010, il tesseramento deve essere
richiesto, anche in via telematica, ventiquattr'ore prima dell'inizio della gara, a pena di
irregolarità della posizione dell'allenatore, ai sensi dell'art. 62 del regolamento esecutivo
della FIP.
Nella specie non risulta provato, da chi ne aveva l'onere in questo giudizio, che tale
tesseramento fosse stato richiesto antecedentemente la gara in questione.
Né ovviamente, la possibilità di effettuare tale richiesta in via telematica, può far ritenere
rilevante che gli uffici della federazione fossero aperti al pubblico nel periodo considerato.
Tanto basta per ritenere, in totale riforma della impugnata decisione della commissione
giudicante nazionale, ed in accoglimento del ricorso in esame, legittima la decisione del
giudice sportivo nazionale del 23 novembre 2009 (C.U. n.365).
Le spese del procedimento e per assistenza difensiva seguono la soccombenza e
vengono liquidate in € 1.000,00 per competenze e € 3.000,00 per onorari, oltre accessori
di legge.
Riguardo agli onorari il Collegio arbitrale, considerata la complessità della controversia,
nonché le questioni di diritto e di fatto delibate ed i documenti esaminati, condanna la
Federazione Italiana Pallacanestro al pagamento dei diritti degli arbitri, liquidati in
complessivi € 2.000,00 oltre accessori.
Condanna, altresì, le parti indicate in epigrafe, con vincolo di solidarietà, al pagamento dei
diritti amministrativi per Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport, che dichiara
incamerati dallo stesso Tribunale.
P.Q.M.
Il Collegio Arbitrale, all'unanimità, accoglie il ricorso indicato in epigrafe, e per l'effetto:
1. Annulla la decisione della commissione giudicante nazionale n.93 di cui al
comunicato ufficiale n. 392 del 30 novembre 2009;
2. Conferma il provvedimento del giudice sportivo nazionale del 23 novembre 2009
(C.U. n.365) di omologazione della gara numero 3610 con il risultato di 20 a zero
3. Condanna la Federazione Italiana pallacanestro al pagamento dei diritti degli
arbitri, liquidati in complessivi € 2.000,00 oltre accessori;
4. Condanna le parti intimate, indicate in epigrafe, con vincolo di solidarietà, al
pagamento dei diritti amministrativi per il Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo
Sport;
5. Dichiara incamerati dal Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport i diritti
amministrativi versati dalle parti intimate.
Così deliberato, in data 26 aprile 2010 e sottoscritto in numero di tre originali nei luoghi
e nelle date sotto indicate.
F.to SERGIO SANTORO
F.to DARIO BUZZELLI
F.to MAURIZIO CINELLI
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