CONI – Tribunale Nazionale di Arbitrato – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it  Lodo Arbitrale del  26 aprile 2010 promosso da: Associazione Dilettantistica Centro Sportivo Alberto Galli contro FIP – Federazione Italiana Pallacanestro e Axa Robur et Fides s.s.d.

CONI – Tribunale Nazionale di Arbitrato – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it  Lodo Arbitrale del  26 aprile 2010 promosso da: Associazione Dilettantistica Centro Sportivo Alberto Galli contro FIP - Federazione Italiana Pallacanestro e Axa Robur et Fides s.s.d.

LODO ARBITRALE

IL COLLEGIO ARBITRALE

AVV. SERGIO SANTORO – PRESIDENTE

AVV. DARIO BUZZELLI - ARBITRO

PROF. AVV. MAURIZIO CINELLI – ARBITRO

nominato ai sensi del Codice dei Giudizi innanzi al Tribunale Nazionale di

Arbitrato per lo Sport e Disciplina per gli Arbitri (“Codice”), nel procedimento prot.

n. 2419 del 22 dicembre 2009, promosso da:

Associazione Dilettantistica Centro Sportivo Alberto Galli, codice FIP 000390,

codice fiscale - p. iva 01894510518, in persona del legale rappresentante pro

tempore sig.ra Stefania Papini, con sede in San Giovanni Valdarno, via Bolzano

snc, fax 0559120272, elettivamente domiciliata in Roma, viale G. Mazzini n. Il,

presso lo studio dell'avv. Gianfranco Tobia e dell'avv. Mario Tobia

parte istante

contro

FIP - Federazione Italiana Pallacanestro, in persona del legale rappresentante

pro tempore sig. Dino Meneghin, con sede in Roma, via Vitorchiano n. 113 con I'

Aw. Prof. Guido Valori e l'Avv. Paola M..A. Vaccaro

e

Axa Robur et Fides s.s.d., in persona del legale rappresentante pro tempore sig. Stefano

Francesco Sardara, con sede in Sassari, viale Umberto n. 44, con gli avvocati Gian Mario

Dettori e Giovanni Cherchi

parti intimate

FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO

In data 14 novembre 2009 si disputava a San Giovanni Valdarno la gara tra la Otis

Associazione Dilettantistica Centro Sportivo Alberto Galli di San Giovanni Valdarno e l'Axa

Robur et Fides, valida per il girone E del Campionato dilettantistico di basket, serie C,

conclusa con il risultato di 70 - 67 in favore della Axa Robur et Fides .

In data 23 novembre 2009, veniva notificato alla Axa Robur et Fides il provvedimento

con il quale il Giudice Sportivo Nazionale le infliggeva la sanzione disciplinare della

perdita di tale gara per 20 - 0, essendo stato accertato "che la società Robur et Fides

Sassari vi ha iscritto, come allenatore, Antonio Elenio Salaris, non avendo la necessaria

qualifica di primo allenatore, e che, conseguentemente, lo stesso ha partecipato all'incontro in

posizione di tesseramento non regolamentare", violando pertanto l'art. 62 del Regolamento

Esecutivo della FIP.

Avverso tale provvedimento, la Axa Robur et Fides proponeva appello

dinanzi alla Commissione Giudicante Nazionale della FIP, la quale, in data 30

novembre 2009, accoglieva il ricorso, annullando in favore della società appellante la

sanzione della perdita della gara per 20 a 0 ed omologando la gara stessa con il

risultato conseguito sul campo favorevole alla Axa Robur et Fides .

Tale decisione è impugnata dalla Associazione Dilettantistica Centro Sportivo

Alberto Galli di San Giovanni Valdarno con ricorso 18 dicembre 2009, dinanzi il

tribunale nazionale di arbitrato per lo sport, sostenendosi l'esattezza della decisione

del giudice sportivo, sul punto della violazione accertata del regolamento ed in

particolare sulla circostanza che il signor Antonio Elenio Salaris fosse sprovvisto della

qualifica di primo allenatore dovendone, pertanto, conseguire la sanzione della perdita

della gara a tavolino.

Dopo che la commissione giudicante in data 23 dicembre 2009 ha depositato la

motivazione della propria decisione, la società ricorrente ha notificato motivi aggiunti,

nei quali ha ulteriormente ampliato le censure già vedute, depositando

successivamente memoria illustrativa del 10 marzo 2010.

Si è costituita la società sportiva Axa Robur et Fides, che ha controdedotto

puntualmente, eccependo tuttavia preliminarmente l'inammissibilità del

ricorso,sia per genericità, sia in relazione all'art. 5 del codice dei giudizi

dinanzi al tribunale nazionale di arbitrato per la sport, per non avere

adito la Corte federale, e comunque l'organo di secondo grado

competente a conoscere dell'impugnazione dei provvedimenti dalla

commissione giudicante.

Nel merito ha sostenuto che il signor Antonio Elenio Salaris in qualità di capo allenatore

per il settore giovanile, potesse rivestire tale qualifica anche per la prima squadra.

La medesima società resistente ha poi depositato ulteriori note difensive in data 10

marzo 2010 con le quali ha ulteriormente illustrato le proprie difese, con particolare

riferimento all'eccezione pregiudiziale proposta, dovendosi ritenere che il

provvedimento del giudice sportivo non avesse natura contenziosa.

Le memorie della società sportiva ricorrente insistono, viceversa, nell'accoglimento del

ricorso in esame, in riforma della decisione della commissione giudicante

La Federazione pallacanestro dal canto suo, insiste nella conclusione di rigetto ed

inammissibilità del ricorso in esame, con la conferma della decisione della

commissione giudicante.

Dopo l'esperimento del tentativo di conciliazione la causa è passata in decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Non è fondata l'eccezione preliminare, dedotta dalle intimate, secondo cui avrebbe

dovuto preventivamente esperirsi il ricorso alla Corte federale, non essendo nella specie la

decisione del giudice sportivo nazionale, emessa da un organo di giustizia sportiva di

primo grado.

Infatti, secondo l'art. 68 del regolamento di giustizia FIP, "(Competenza della

Commissione Giudicante Nazionale quale Organo di secondo grado) - La Commissione

Giudicante Nazionale è competente a decidere i ricorsi in appello proposti contro: a) tutti i

provvedimenti in materia disciplinare adottati dai Giudici Sportivi Nazionali...". Secondo il

successivo art. 70, inoltre, la Corte federale è competente a decidere in grado di appello

dei ricorsi rivolti contro le decisioni della Commissione giudicante.

Ne consegue, trattandosi di provvedimento disciplinare del Giudice sportivo, che la

Commissione giudicante ha nella specie conosciuto della controversia in esame in grado

di appello, con la conseguente ammissibilità del ricorso in esame, avverso la decisione di

quest'ultima.

2. Il ricorso è altresì fondato nel merito.

Il fatto accertato dal giudice sportivo nazionale, e contestato alla società sportiva

resistente, è stato sinteticamente ammesso da quest'ultima, là dove a pag. 3 del ricorso

alla commissione giudicante nazionale, ammette che "gli ufficiali di campo, effettivamente,

unitamente agli arbitri, constatata l'esistenza del problema, si sarebbero dovuti limitare a

segnalare la situazione irregolare facendo presente che il signor Salaris non poteva

sedere in panchina".

Pertanto, sembra del tutto irrilevante l'argomento esaminato e ritenuto determinante nella

decisione della Commissione giudicante, secondo cui la partecipazione del sig.

Antonio Elenio Salaris nel ruolo e con la qualifica di primo allenatore della Axa

Robur et Fides nella gara di cui trattasi, avrebbe dovuto essere considerata

regolare in virtù di quanto disposto dall'art. 46, comma 6, del Regolamento

Esecutivo della FIP, che prevede che «il tesseramento gare in qualità di "Capo Allenatore"

può essere concesso anche ad uno degli "Aiuto Allenatori"che avrà la possibilità, in casi del

tutto eccezionali e soltanto per una gara durante l'intera stagione sportiva, di essere regolarmente

iscritto a referto in qualità di "Capo Allenatore"».

Infatti, potendosi prescindere dalla questione se tale norma sia applicabile soltanto alle

gare dei campionati di professionisti ovvero anche a quelle di dilettanti, deve ritenersi che

nella specie la citata disposizione presuppone che la società sportiva che voglia avvalersi

di tale eccezionale possibilità, debba necessariamente dichiarare espressamente, e

comunque prima dell'inizio della gara, di volersene avvalere, ai fini della regolare iscrizione

a referto di un “aiuto allenatore”, quale “capo allenatore” per una determinata gara.

Secondo le disposizioni organizzative annuali 2009-2010, il tesseramento deve essere

richiesto, anche in via telematica, ventiquattr'ore prima dell'inizio della gara, a pena di

irregolarità della posizione dell'allenatore, ai sensi dell'art. 62 del regolamento esecutivo

della FIP.

Nella specie non risulta provato, da chi ne aveva l'onere in questo giudizio, che tale

tesseramento fosse stato richiesto antecedentemente la gara in questione.

Né ovviamente, la possibilità di effettuare tale richiesta in via telematica, può far ritenere

rilevante che gli uffici della federazione fossero aperti al pubblico nel periodo considerato.

Tanto basta per ritenere, in totale riforma della impugnata decisione della commissione

giudicante nazionale, ed in accoglimento del ricorso in esame, legittima la decisione del

giudice sportivo nazionale del 23 novembre 2009 (C.U. n.365).

Le spese del procedimento e per assistenza difensiva seguono la soccombenza e

vengono liquidate in € 1.000,00 per competenze e € 3.000,00 per onorari, oltre accessori

di legge.

Riguardo agli onorari il Collegio arbitrale, considerata la complessità della controversia,

nonché le questioni di diritto e di fatto delibate ed i documenti esaminati, condanna la

Federazione Italiana Pallacanestro al pagamento dei diritti degli arbitri, liquidati in

complessivi € 2.000,00 oltre accessori.

Condanna, altresì, le parti indicate in epigrafe, con vincolo di solidarietà, al pagamento dei

diritti amministrativi per Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport, che dichiara

incamerati dallo stesso Tribunale.

P.Q.M.

Il Collegio Arbitrale, all'unanimità, accoglie il ricorso indicato in epigrafe, e per l'effetto:

1. Annulla la decisione della commissione giudicante nazionale n.93 di cui al

comunicato ufficiale n. 392 del 30 novembre 2009;

2. Conferma il provvedimento del giudice sportivo nazionale del 23 novembre 2009

(C.U. n.365) di omologazione della gara numero 3610 con il risultato di 20 a zero

3. Condanna la Federazione Italiana pallacanestro al pagamento dei diritti degli

arbitri, liquidati in complessivi € 2.000,00 oltre accessori;

4. Condanna le parti intimate, indicate in epigrafe, con vincolo di solidarietà, al

pagamento dei diritti amministrativi per il Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo

Sport;

5. Dichiara incamerati dal Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport i diritti

amministrativi versati dalle parti intimate.

Così deliberato, in data 26 aprile 2010 e sottoscritto in numero di tre originali nei luoghi

e nelle date sotto indicate.

F.to SERGIO SANTORO

F.to DARIO BUZZELLI

F.to MAURIZIO CINELLI

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