F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 205/CGF del 25 Marzo 2010 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 248/CGF del 03 Maggio  2010  4) RICORSO SIG. PREGNOLATO GIUSEPPE AVVERSO LA SAN

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 205/CGF del 25 Marzo 2010 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 248/CGF del 03 Maggio  2010 

4) RICORSO SIG. PREGNOLATO GIUSEPPE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTAGLI SEGUITO GARA BELLARIA IGEA MARINA/COLLIGIANA DEL 7.3.2010 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico - Com. Uff. n. 116/DIV del 9.3.2010)

Il signor Pregnolato Giuseppe ricorre avverso la squalifica in oggetto ricostruendo i fatti in modo diverso da come evidenziato negli atti ufficiali di gara, senza tener conto che gli atti de quo hanno grado di prova privilegiata nel procedimento sportivo e, nel caso specifico, venivano riportati in tutti i documenti ufficiali della gara in cui essi sarebbero accaduti. La Corte, dopo un’attenta esamina del reclamo presentato dal ricorrente, invita il ricorrente a non utilizzare le medesime affermazioni blasfeme nel reclamo presentato a codesta Corte, incorrendo, in tal modo, nell’errore doppio di riportare testualmente le frasi degli atti ufficiali, che, come detto, hanno rango di prova privilegiata e, soprattutto, rischiando di offendere ulteriormente la Corte, costretta a leggere frasi blasfeme. La Corte fa un generico richiamo alle modalità di presentazione dei ricorsi aventi oggetto frasi blasfeme nel senso di predisporre tali reclami facendo generici riferimenti agli atti ufficiali di gara e non riportando espressamente tali frasi blasfeme ove non strettamente necessario. Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal sig. Pregnolato Giuseppe, rideterminando in 3 giornate effettive di gara la sanzione della squalifica inflitta al reclamante. Dispone incamerarsi la tassa reclamo.

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