F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 205/CGF del 25 Marzo 2010 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 248/CGF del 03 Maggio 2010 3) RICORSO A.S. NOICATTARO CALCIO S.R.L. AVVERSO L
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 205/CGF del 25 Marzo 2010 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 248/CGF del 03 Maggio 2010
3) RICORSO A.S. NOICATTARO CALCIO S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 5.500,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA NOICATTARO/BARLETTA DEL 14.3.2010 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 118/DIV del 16.3.2010)
La A.S. Noicattaro Calcio S.r.l. ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico del 16.3.2010 con la quale quest’ultimo a seguito della gara con il Barletta del 14.3.2010, ha inflitto l’ammenda di € 5.500,00 alla ricorrente “per indebita presenza al termine della gara di numerose persone non autorizzate e perché propri sostenitori durante la gara in occasione delle giocate di un calciatore di colore della squadra avversaria intonavano cori inneggianti alla discriminazione razziale”. A sostegno dell’impugnazione diretta ad ottenere la riduzione dell’ammenda la ricorrente ha affermato che l’episodio relativo ai cori razzisti è stato di brevissima durata e circoscritto a un
numero limitato di tifosi e che la stessa non ha mai subito provvedimenti a suo carico della stessa natura sia nell’attuale stagione che in quelle precedenti. Il ricorso non può essere accolto in quanto il comportamento addebitato ai tifosi della ricorrente è stato puntualmente riportato nel rapporto del Direttore di gara e la gravità dei fatti accaduti è tale da non giustificare alcuna riduzione della sanzione comminata. Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall’A.S. Noicattaro Calcio S.r.l. di Noicattaro (Bari). Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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