F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 205/CGF del 25 Marzo 2010 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 248/CGF del 03 Maggio  2010  2) RICORSO POL. ALGHERO S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 205/CGF del 25 Marzo 2010 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 248/CGF del 03 Maggio  2010 

2) RICORSO POL. ALGHERO S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GARE EFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE COCCO ANDREI SALVATORE SEGUITO GARA LEGNANO/ALGHERO DEL 14.3.2010 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 118/DIV del 16.3.2010)

Con provvedimento pubblicato nel Com. Uff n. 118/DIV del 16 Marzo 2010, il Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico ha irrogato a Cocco Andrea, calciatore della Polisportiva Alghero S.r.l., la squalifica per 2 gare effettive nel presupposto così specificato nel provvedimento impugnato: “per atto di violenza verso un avversario a gioco fermo”. Avverso detto provvedimento la Polisportiva Alghero proponeva tempestivo ricorso a questa Corte di Giustizia Federale. La ricorrente sostiene che erroneamente il Giudice Sportivo ha ritenuto che il comportamento del calciatore Cocco, consistente, secondo il rapporto dell’assistente dell’arbitro, “nell’avere all’ingresso del tunnel degli spogliatoi spintonato contro la recinzione il calciatore avversario Gaetano Antonio premendolo con violenza con tutte e due le mani all’altezza del petto” come atto di grave violenza senza tenere conto delle circostanze attenuanti. La Polisportiva deduce altresì la disparità di trattamento in quanto al Gaeta che aveva, nelle stesse circostanze, colpito il Cocco, cercando di liberarsi, il Giudice Sportivo aveva inflitto la sanzione della squalifica per una sola giornata di gara. Il ricorso è infondato. Osserva questa Corte che la sanzione inflitta al calciatore Cocco Andrea appare equa in relazione al suo comportamento quale risulta dal rapporto dell’assistente dell’arbitro e, per quanto riguarda la pretesa disparità di trattamento, questa non sussiste in quanto, come riconosce la stessa ricorrente il Gaeta agì “cercando di liberarsi”, cioè reagendo alla violenza subita. Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dalla Pol. Alghero S.r.l. di Alghero (Sassari). Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

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